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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7278/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e tentata violenza privata aggravata. Tre motivi: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa; (2) vizio di motivazione per manifesta illogicità relativo all'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di rapina; (3) vizio di motivazione, per manifesta illogicità, sul giudizio di responsabilità per la tentata violenza privata e sulla attendibilità della persona offesa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia esaminato e superato gli elementi di dubbio sollevati, motivando in modo non manifestamente illogico la valutazione della credibilità della persona offesa e fornendo riscontri tramite testimonianze autonome. La Corte ha spiegato la tardività della denuncia e delle cure mediche con timori di ulteriori pregiudizi, ha rilevato l'assenza di intento calunniatorio e ha considerato le ammissioni dell'imputato circa la sottrazione dei beni. Sul punto del dolo specifico nella rapina la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ingiusto profitto perseguito non deve essere necessariamente materiale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. n. 176/2020

    Richiamata per la disciplina procedurale relativa alla trattazione del ricorso in composizione semplificata; la Corte ha esaminato il ricorso secondo le forme previste dalla normativa richiamata.

  • art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    Richiamato in relazione all'applicabilità delle disposizioni procedurali derogatorie richiamate dalla Corte durante l'esame del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi tali da disporre il pagamento di euro 3.000.

  • Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per chiarire il concetto di ingiusto profitto nel delitto di rapina, indicando che non deve necessariamente essere materiale ma può consistere in vantaggi morali o sentimentali e quindi integrare il dolo specifico.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in punto di valutazione della responsabilità dell'istante ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte territoriale e la suprema hanno preso a riferimento il principio per l'applicazione di sanzioni di natura riparatoria.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è valutazione di fatto e la Cassazione non annulla per mera contrapposizione se la motivazione dellorgano di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La tardiva denuncia o il ritardo nel ricorso alle cure mediche possono essere plausibilmente giustificati da timori e da esigenze di sicurezza; la sola tardività non determina automaticamente l'inattendibilità della vittima.
  • Il dolo specifico nel reato di rapina può consistere anche nel perseguimento di un vantaggio non materialmente quantificabile; non è necessario dimostrare sempre un profitto economico immediato.
  • Motivi di ricorso generici, reiterativi o che non confrontano punto per punto le ragioni della sentenza impugnata sono destinati allinammissibilità o al rigetto; la precisione e lo specifico confronto con la motivazione sono essenziali.
  • In caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.; ciò mira a scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate o mal poste.

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