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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento ha agito in revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. per far dichiarare inefficace un pagamento ricevuto da una società, pagamento avvenuto nei sei mesi anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento e conseguente a un provvedimento di assegnazione di un credito del fallito nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi. La società soccombente in appello ha ricorso per cassazione sostenendo che, nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione avrebbe effetti traslativi o comunque sarebbe assimilabile a una cessione pro solvendo o a una datio in solutum, sicché non sarebbe revocabile il pagamento di un credito che, dopo l'assegnazione, non sarebbe più nel patrimonio del debitore esecutato; secondo la ricorrente, sarebbe necessaria la previa revoca dell'atto di assegnazione e non del solo pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la corte d'appello si sia uniformata a un orientamento di legittimità consolidato. Ha affermato che, quando il soddisfacimento del creditore avviene tramite espropriazione presso terzi, l'atto soggetto a revocatoria fallimentare non è il provvedimento del giudice dell'esecuzione di assegnazione del credito, ma il successivo e distinto pagamento coattivo effettivamente ricevuto dal creditore; ai fini del periodo sospetto rileva dunque la data in cui il soddisfacimento è concretamente ottenuto. Ha inoltre ribadito che nell'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., disposta "salvo esazione", l'estinzione del credito del pignorante si verifica solo con il pagamento da parte del terzo assegnato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 legge fall.

    L'azione revocatoria colpisce il pagamento coattivo effettivamente ricevuto dal creditore nei sei mesi anteriori al fallimento, non il provvedimento di assegnazione dell'esecuzione presso terzi.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a determinare un mutamento di giurisprudenza.

  • art. 553 c.p.c.

    L'assegnazione del credito è disposta "salvo esazione" e non determina di per sé l'immediata estinzione del credito del pignorante; rileva il successivo pagamento del terzo assegnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi, ai fini della revocatoria fallimentare, l'atto revocabile è il pagamento coattivo che produce l'effettivo soddisfacimento del creditore, non il provvedimento giudiziale di assegnazione.
  • Il momento rilevante per il computo del periodo sospetto è quello in cui il creditore riceve concretamente la somma ricavata dall'esecuzione, in analogia con il pagamento spontaneo.
  • L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., essendo emessa "salvo esazione", non estingue immediatamente il credito del pignorante; l'effetto estintivo si produce solo con il pagamento del terzo assegnato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre argomentazioni già superate dalla giurisprudenza consolidata senza prospettare ragioni concrete per un revirement.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaEspropriazione presso terziRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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