Cassazione Penale, Sentenza n. 13833/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di euro 1.455.933,04 disposto nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10/03/2000 n.74. Denuncia principalmente carenza e insufficienza della motivazione in ordine al requisito del "periculum in mora", sostenendo che il blocco delle somme incide preponderantemente sull'attività imprenditoriale e che non è stata data adeguata motivazione sul concreto pericolo che le somme vengano disperse o comunque rese indisponibili per la futura confisca.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per cassazione inammissibile. Ritiene che il ricorso verta su vizi della motivazione e non su violazioni di legge deducibili in sede di cassazione (art. 325 c.p.p.), salvo i casi in cui la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente. Sottolinea invece che il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione sul periculum in mora, osservando che la restituzione delle ingenti somme potrebbe comportare il loro rapido utilizzo per ripianare perdite societarie o essere altrimenti dissipate, compromettendo la possibilità di recupero in vista della confisca. Perciò respinge il gravame e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 2
Norma che indica il tipo di reato fiscale contestato e la base della misura di prevenzione patrimoniale; qui è l'imputazione provvisoria alla quale il sequestro preventivo è collegato.
codice di procedura penale, art. 310
Richiamato in ordine al procedimento di impugnazione davanti al Tribunale del riesame/Tribunale della libertà e all'esame della motivazione del provvedimento impugnato.
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Distinzione tra finalità 'impeditive' del sequestro previsto dal comma 1 e finalità 'confiscatoria' considerata dalle Sezioni Unite; utile per qualificare il concetto di periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca.
codice di procedura penale, art. 325
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che in cassazione è deducibile la violazione di legge e non il mero vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
Sezioni Unite, S.U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio secondo cui il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve motivatamente valutare non solo il fumus commissi delicti ma anche il periculum in mora, inteso in funzione della finalità confiscatoria; la Corte territoriale deve esporre le ragioni che fanno ritenere concreto il rischio di perdita della garanzia patrimoniale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 25932/2008 e altre citate)
Richiamata la consolidata distinzione tra deducibilità in cassazione di violazioni di legge e il divieto di sindacare in via principale i vizi della motivazione, salvo i casi di totale assenza o manifesta apparenza della motivazione.
Massime di principio
- In Cassazione (art. 325 c.p.p.) si devono dedurre violazioni di legge: le critiche che riguardano solo la valutazione o la logica della motivazione del giudice del merito sono in genere inammissibili salvo che la motivazione sia completamente assente o meramente apparente.
- Quando il sequestro è finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora in termini strettamente collegati alla finalità confiscatoria: va spiegato il concreto rischio che la disponibilità delle somme possa rendere inutile la futura confisca (es. dissipationi, trasferimenti, impieghi per coprire perdite).
- Per contrastare un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca è utile fornire elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di rischio di dispersione (bilanci, controlli su flussi finanziari, garanzie reali, proposte di misure cautelari alternative come pegni, sequestri bancari selettivi o cauzioni).
- Il giudice del riesame deve valutare anche la possibilità che la restituzione delle somme consenta operazioni che frustrino la confisca; motivazioni che indicano scenari concreti di dissipazione sono ritenute idonee a giustificare il mantenimento del sequestro.
- Chi impugna davanti alla Cassazione deve formulare il motivo come violazione di norma o vizio di diritto chiaramente individuabile; le contestazioni generiche o che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o delle valutazioni logico-giuridiche del giudice del merito saranno generalmente inammissibili.
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