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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento Ici per il 1999, relativo a un terreno considerato edificabile. La società aveva chiesto l’annullamento dell’atto deducendo, in sintesi, l’uso agricolo del terreno e la propria attività agricola, l’esenzione per l’ubicazione in territorio montano, la diversa destinazione urbanistica di alcune porzioni, una superficie effettiva inferiore a quella accertata e l’assenza di edificabilità concreta e attuale. In cassazione ha formulato due motivi, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b), e art. 5, comma 5, e omessa o insufficiente motivazione: sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente accertato il valore imponibile del terreno, in particolare alla luce della sua asserita inedificabilità di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti generici, perché la società non aveva indicato quali specifiche risultanze istruttorie fossero state trascurate; li ha inoltre dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Dagli atti risultava che l’edificabilità era stata contestata per escludere in radice l’assoggettamento del terreno all’Ici, non per censurare la quantificazione della base imponibile. Poiché la questione sul valore correlato all’asserita inedificabilità di fatto non risultava proposta nel ricorso introduttivo, la società avrebbe dovuto riportarne almeno il contenuto essenziale; non avendolo fatto, la questione era nuova in cassazione. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, anche in considerazione dell’epoca d’instaurazione della lite e della successiva norma interpretativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b), e art. 5, comma 5

    Sono le disposizioni invocate dalla contribuente in relazione alla natura edificabile del terreno e alla determinazione del valore imponibile; la Corte non ne affronta nel merito l’interpretazione, perché le doglianze sono generiche e inammissibili.

  • L. n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16

    La società la richiamava quale norma interpretativa sulla qualificazione edificabile dell’area. La Corte non decide nel merito la portata della disposizione.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2

    La società lo richiamava insieme alla L. n. 248/2005 per sostenere la qualificazione dell’area come edificabile; la Corte non esamina tale questione nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita la materia del contendere: una questione non proposta in quella sede non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Se si sostiene in cassazione che il giudice abbia omesso di valutare elementi istruttori, occorre indicare in modo specifico quali elementi siano stati trascurati; una censura generica è inammissibile.
  • La contestazione dell’assoggettabilità all’imposta e quella relativa alla quantificazione della base imponibile sono questioni distinte. Aver contestato l’edificabilità per escludere l’imposta non equivale necessariamente ad aver contestato il valore imponibile in ragione dell’inedificabilità di fatto.
  • Per far valere in cassazione una domanda o una censura già proposta nei gradi di merito, il ricorrente deve riportarne il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificarne la tempestiva formulazione.

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