Cassazione Penale, Ordinanza n. 05421/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. La Corte rileva però che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. In tale regime, il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto personalmente e non risulta rispettato tale requisito di forma, la Corte lo dichiara inammissibile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale è inammissibile.
Consente la declaratoria di inammissibilità immediata del ricorso quando il vizio è rilevabile ictu oculi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto, per i ricorsi dell'imputato, l'obbligo della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, applicabile ai ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la compatibilità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge immediatamente dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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