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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00056/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo di un credito per fornitura di gas industriali, resa dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento della debitrice. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al passivo ma senza prededuzione; il Tribunale, su opposizione della creditrice, aveva invece riconosciuto la prededuzione, ritenendo che i debiti sorti dopo la domanda di concordato dovessero essere pagati senza autorizzazione preventiva e che, per la consecuzione tra concordato e fallimento, il credito fosse prededucibile. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 l.fall., sostenendo che non tutti i crediti sorti dopo il ricorso per concordato sono automaticamente prededucibili e che il tribunale aveva omesso di verificare la funzionalità concreta del credito alla procedura; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 1, n. 2, l.fall., perché la fornitura sarebbe stata estranea al piano e alla domanda di concordato; il secondo motivo, assorbito, sosteneva che la prevalenza dell'aspetto liquidatorio impedisse la prededuzione; il quarto, anch'esso assorbito, contestava la pronuncia ultra petita sulla consecuzione tra le procedure. La creditrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, poi assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la decisione di merito perché aveva riconosciuto la prededuzione senza accertare la funzionalità della fornitura alle finalità della procedura concordataria e senza verificare se l'atto fosse coerente con il piano e con la situazione patrimoniale dell'impresa. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale sulle spese. Il decreto del Tribunale di Napoli è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nei motivi accolti.

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di funzionalità della prestazione ai fini della prededuzione.

  • art. 111 l. fall.

    viene interpretato come norma che riconosce la prededuzione ai crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti, ma solo se compatibili con i presupposti funzionali della procedura.

  • art. 111, comma 1, n. 2, l. fall.

    viene invocato per negare la prededuzione ai crediti estranei al piano e alla domanda di concordato; la Corte ribadisce che la prededuzione richiede una verifica concreta della funzionalità.

  • art. 161, comma 7, l. fall.

    "i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111"

    la disposizione va letta nel senso che sono prededucibili i crediti derivanti da atti legalmente compiuti nel periodo concordatario, inclusi gli atti di ordinaria amministrazione coerenti con la procedura e con il piano.

  • art. 167, comma 1, l. fall.

    "conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale"

    la Corte richiama la norma per affermare che, pur permanendo l'amministrazione in capo al debitore, gli atti devono essere valutati secondo la loro idoneità a non pregiudicare l'attivo e a perseguire la finalità della procedura.

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione del provvedimento principale travolge gli atti dipendenti, compresa la statuizione sulle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    il motivo incidentale sulla compensazione delle spese resta assorbito a seguito della cassazione del decreto.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la prededuzione dei crediti sorti dopo il deposito della domanda non opera automaticamente: è necessario verificare in concreto se il credito derivi da un atto legalmente compiuto e funzionalmente coerente con la procedura e con il piano.
  • La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nella fase concordataria, va effettuata in base alla loro idoneità a incidere sull'attivo e sulla migliore soddisfazione dei creditori, non in astratto e non secondo l'interesse dell'imprenditore insolvente.
  • Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti nel periodo concordatario possono essere prededucibili solo se, secondo una valutazione ex ante, risultano necessari o comunque funzionali alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e alla finalità di composizione della crisi.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente l'eccezione relativa al difetto di funzionalità del credito alla procedura; la mancata verifica di tale presupposto integra errore di diritto nella decisione sulla prededuzione.
  • La prededucibilità non può essere affermata in base alla sola consecutio tra concordato preventivo e fallimento, ma richiede comunque l'accertamento della legalità dell'atto e della sua inerenza alle finalità della prima procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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