Cassazione Penale, Ordinanza n. 14993/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 10/07/2024. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità della sentenza per asserito legittimo impedimento a comparire, sostenendo che la decisione sarebbe stata assunta illegittimamente in sua assenza. Ha inoltre contestato la motivazione della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto integrati due distinti reati di evasione, lamentando che la condotta dovesse essere considerata unitaria. Ha infine censurato l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che risultava la rinuncia dell'imputato alla presenza. Ha giudicato generici gli altri motivi, evidenziando che la Corte d'appello aveva congruamente motivato sia sull'accertamento di due distinti episodi di evasione, sia sull'esclusione dell'unitarietà della condotta in ragione del lungo intervallo temporale tra i controlli e delle giustificazioni rese dall'imputato, profili non rivalutabili in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la decisione anche quanto alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, fondati sulla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per legittimo impedimento è manifestamente infondata quando dagli atti risulti la rinuncia dell'imputato a presenziare all'udienza.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova e autonoma rivalutazione degli apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, specie quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
- La censura è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto.
- L'esclusione dell'unitarietà della condotta può essere sorretta dal lungo intervallo temporale tra più controlli e dalle giustificazioni rese dall'imputato, trattandosi di apprezzamenti di merito.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama la maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali dell'imputato.
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