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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35532/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo degli oneri per il trasferimento/ricongiunzione di contributi previdenziali maturati in una gestione pubblica verso il Fondo Volo, dopo che un lavoratore aveva prestato servizio presso il Ministero della Difesa ed era poi passato a un rapporto di lavoro privato in ambito aereo, iscrivendosi al Fondo Volo gestito dall'INPS. Il lavoratore aveva chiesto che gli oneri fossero determinati secondo la disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 29 del 1979, ritenuta più favorevole; l'INPS sosteneva invece che dovesse applicarsi la disciplina speciale degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con costituzione della posizione assicurativa e trasferimento dei contributi senza interessi a carico della gestione cedente. Il ricorso per cassazione dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 322 del 1958 e dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'operatività della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa nei confronti del dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione e poi transitato nel lavoro privato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha affermato che, nella situazione descritta, opera la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con applicazione della disciplina speciale e senza maggiorazione di interessi a carico della gestione di provenienza. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • legge 2 aprile 1958, n. 322

    richiamata come base normativa della costituzione della posizione assicurativa nei casi di cessazione dal servizio del dipendente pubblico senza diritto a pensione, con applicazione nel caso concreto ratione temporis.

  • art. 2, legge 7 febbraio 1979, n. 29

    invocato dal lavoratore per ottenere la più favorevole disciplina degli oneri di ricongiunzione; la Corte esclude la sua applicabilità perché la fattispecie è regolata dalla disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa.

  • artt. 124 e 125, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    considerati dalla Corte di merito e dall'INPS come disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa per il dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione.

  • art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"

    la locuzione 'altro servizio' è intesa in senso restrittivo come nuovo rapporto di pubblico impiego, non come rapporto privatistico; pertanto l'instaurazione di lavoro privato non esclude la costituzione della posizione assicurativa.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato dal servizio senza diritto a pensione è istituto speciale e prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione quando ricorrano i relativi presupposti.
  • La locuzione 'assumano un altro servizio' va riferita al nuovo rapporto di pubblico impiego e non all'instaurazione di un rapporto di lavoro privato; il passaggio al settore privato non impedisce la costituzione della posizione assicurativa.
  • Se il lavoratore ha cessato definitivamente il servizio nell'ordinamento speciale senza aver maturato i requisiti per la pensione e successivamente ha instaurato un rapporto privatistico, i contributi già versati vanno trasferiti al Fondo dei lavoratori dipendenti senza applicazione di interessi a carico della gestione cedente.
  • La disciplina della ricongiunzione ex legge n. 29 del 1979 opera in via diversa e non può essere applicata per sovrapporre oneri più gravosi quando la fattispecie rientra invece nella costituzione ope legis della posizione assicurativa.
  • Quando la controversia riguarda solo il criterio giuridico di calcolo degli oneri e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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