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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19953/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzi proprietari)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di regolamento di confini tra due fondi, uno dei quali appartenente ai coniugi Casa-De Marte e l'altro ai coniugi Vignaroli-Pellegrini. Luca e Maria Cristina Castellano, quali eredi di precedenti comproprietari di un diverso fondo vicino, hanno proposto opposizione di terzo contro la sentenza che aveva regolato il confine e disposto la demolizione di un muro, deducendo che la decisione aveva inciso anche sul loro terreno, riducendone la superficie di circa dieci metri quadrati, e che quindi avrebbero dovuto partecipare al giudizio come litisconsorti necessari. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo che il loro fondo non confinasse con quello dei Vignaroli-Pellegrini e che la controversia riguardasse proprietà distinte. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato la violazione dell'art. 950 c.c. per mancata integrazione del contraddittorio; i ricorrenti incidentali Casa-De Marte hanno censurato la medesima omissione ex art. 102 c.p.c. e, con un secondo motivo poi assorbito, l'omesso esame di fatti decisivi da cui risultava l'effetto a cascata dello spostamento del confine sui fondi limitrofi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il primo motivo incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio per cui, nel regolamento di confini, devono partecipare anche i proprietari di fondi non direttamente contigui quando la rideterminazione del confine possa incidere sulla loro proprietà per effetto dello spostamento del confine tra altri fondi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    consente l'opposizione di terzo avverso una sentenza pregiudizievole resa in un giudizio nel quale il terzo assume di non essere stato chiamato pur essendo litisconsorte necessario.

  • art. 950 c.c.

    l'azione di regolamento di confini può riguardare anche assetti fondiari tra più proprietà quando la traslazione del confine incida, in concreto, su fondi ulteriori rispetto a quelli immediatamente contigui.

  • art. 102 c.p.c.

    impone l'integrazione del contraddittorio quando la decisione possa incidere in modo inscindibile sulla posizione di soggetti che devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    è il parametro invocato per lamentare l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini, la nozione di litisconsorzio necessario va ricostruita in modo sostanziale: deve essere chiamato chiunque possa subire un'incidenza diretta dalla rideterminazione giudiziale del confine, anche se il suo fondo non confina immediatamente con quello di tutte le altre parti.
  • Se lo spostamento del confine tra due fondi può determinare un effetto a catena sulla superficie o sull'estensione di fondi limitrofi ulteriori, i relativi proprietari hanno interesse e diritto a partecipare al giudizio, al fine di evitare pronunce pregiudizievoli rese senza il loro contraddittorio.
  • L'omessa partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità della decisione pronunciata in sua assenza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutti i necessari partecipanti.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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