Cassazione Penale, Sentenza n. 26117/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale contestando: (1) la violazione dell'art. 47 L. 354/75 in quanto il Tribunale ha ritenuto ostativa l'assenza di una stabile attività lavorativa, mentre la normativa (anche dopo la L. 112/2024) ammette la sostituzione con servizio di volontariato o attività di pubblica utilità e, in ogni caso, il ricorrente è pensionato di 71 anni; (2) vizio di motivazione per l'omessa valutazione di documenti prodotti dalla difesa (lettera di assunzione a tempo indeterminato e prova di attività di volontariato); (3) ulteriore vizio di motivazione nella valutazione del giudizio prognostico, non avendo il Tribunale considerato elementi rilevanti a favore dell'affidamento quali l'età avanzata, la notevole risalenza temporale del fatto (2013), l'assenza di pendenze penali attuali, e la precedente valutazione del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto scarsa la capacità delinquenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato su tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che: (1) l'art. 47, comma 2‑bis, come modificato dalla L. 112/2024, consente la sostituzione dell'attività lavorativa con idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità; l'omessa considerazione dello stato di pensionato e dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa costituisce errore; (2) il Tribunale non ha minimamente considerato la documentazione probatoria (lettera di assunzione e attività di volontariato), omissione che costituisce vulnus motivazionale; (3) il giudizio prognostico deve tenere conto di elementi positivi (età, risalenza del fatto, assenza di pendenze, valutazioni giudiziarie precedenti) e non può basarsi unicamente su precedenti o sulla gravità del reato. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 L. 354/75 (affidamento in prova al servizio sociale)
Il requisito della disponibilità a svolgere attività lavorativa non è più condizione inderogabile per l'accesso all'affidamento; può essere sostituito da un idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità, particolarmente alla luce dell'interpretazione oggettiva e delle modifiche legislative
art. 47, comma 2‑bis ord. pen. (modificato dalla L. 112/2024)
Consente espressamente che, in luogo dell'attività lavorativa retribuita, il condannato possa essere ammesso all'affidamento tramite svolgimento di servizio di volontariato o attività di pubblica utilità anche non retribuita; tale norma limita l'uso dell'assenza di lavoro come motivo ostativo
Sez. 1, n. 14003 del 28/11/2023, dep. 2024 (Rv. 286257 - 01)
Giurisprudenza di legittimità che già affermava come l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o salute non osti alla concessione dell'affidamento in presenza di altri elementi favorevoli al reinserimento
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 (Rv. 287151 - 01)
Principio secondo cui il giudizio prognostico per l'affidamento deve fondarsi su elementi positivi che indichino la possibilità di reinserimento; non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, né possono avere decisività, da soli in senso negativo, la gravità del reato o i precedenti
Massime di principio
- L'assenza di una stabile attività lavorativa non costituisce di per sé motivo insuperabile per negare l'affidamento in prova: può essere sostituita da servizio di volontariato o attività di pubblica utilità (anche non retribuita), come previsto dalla L.112/2024 e dalla giurisprudenza
- Il Tribunale deve esaminare e motivare espressamente sulla documentazione probatoria prodotta dalla difesa (offerte di lavoro, attestazioni di volontariato, ecc.); l'omissione di qualsivoglia riferimento ai documenti sostanziali configura vizio di motivazione
- Il giudizio prognostico per le misure alternative richiede elementi positivi che indichino la probabilità di reinserimento e la prevenzione della recidiva; elementi come età avanzata, risalenza del fatto, assenza di pendenze e valutazioni giudiziarie precedenti favorevoli sono fattori rilevanti da considerare
- Non è lecito basare il rigetto dell'affidamento unicamente sulla gravità del reato o su precedenti penali ormai remoti: tali elementi non possono, di per sé, avere decisività negativa senza un'analisi complessiva della personalità e del percorso di reinserimento
- In caso di omissioni motivazionali o di mancata valutazione di elementi decisivi prodotti dalla difesa, la decisione è vulnerabile di annullamento e rinvio per un nuovo esame motivato
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