Cassazione Penale, Ordinanza n. 34897/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e contestava l'affermazione di colpevolezza, ma la doglianza si limitava a riproporre le stesse censure già svolte in appello, già disattese dal giudice di merito, e mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una pedissequa reiterazione delle censure già esaminate in appello e che, nella sostanza, sollecitasse un nuovo apprezzamento del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è rilevante in cassazione solo quando si traduca in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, evenienza non ravvisata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
al di là di ogni ragionevole dubbio
La sua violazione è rilevante in sede di legittimità solo se si traduce in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre censure meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese in appello, se esse mirano solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, né procedere a una nuova ricostruzione storica dei fatti o a un diverso giudizio sull'attendibilità delle fonti di prova.
- La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è deducibile in cassazione solo quando si traduca in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- La reiterazione in sede di legittimità di censure già respinte nei gradi di merito, senza un effettivo vizio denunciabile nei limiti del sindacato di cassazione, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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