Cassazione Penale, Ordinanza n. 10919/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza, con aggravante per aver causato un incidente. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli. Con il secondo motivo ha contestato la graduazione della pena, ritenendola non correttamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, richiamando il principio secondo cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve indicare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo disattendere implicitamente gli altri; e ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo per arbitrarietà o illogicità manifesta. Poiché la pena era stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale e la motivazione faceva riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non contraddittoria, e che la determinazione della pena era sorretta da adeguata motivazione e non presentava profili di arbitrarietà o illogicità. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di riferimento per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi del fatto e dell'imputato.
La decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche, confermando che il giudice deve indicare solo gli elementi decisivi o rilevanti a sostegno del diniego.
Massime di principio
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, essendo sufficiente che espliciti gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è invece consentito un riesame del merito del giudizio di fatto.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo quando risulti arbitraria o sorretta da motivazione apparente o manifestamente illogica.
- Quando la pena base è fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, non è necessaria una specifica e analitica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi considerati decisivi, come la gravità del fatto e i precedenti penali.
Come è indicizzato
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