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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30624/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo per genericità, il secondo perché non confrontato con la motivazione della sentenza di merito in tema di recidiva e circostanze generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/09/2025. Dal testo emerge che il primo motivo era diretto a contestare la motivazione della decisione, ma è stato ritenuto del tutto generico, perché formulato con censure vaghe e non idonee a individuare quale specifico punto della motivazione fosse viziato, né a spiegare perché la motivazione non fosse esaustiva o corretta. Il secondo motivo riguardava il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche: anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità complessiva della condotta, il tentativo di fuga e la specificità dei precedenti, considerati indicatori della tendenza a delinquere dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: censure generiche o vaghe, che non indichino con precisione il punto della motivazione ritenuto erroneo, sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La censura relativa a recidiva e attenuanti generiche non può limitarsi a una contestazione apodittica, ma deve confrontarsi con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, specie quando siano valorizzati la gravità complessiva del fatto, il comportamento successivo e i precedenti penali dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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