Cassazione Penale, Sentenza n. 16690/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di dichiarare inefficace l'ingiunzione a demolire emessa in forza della sentenza penale del 5 ottobre 2018, divenuta irrevocabile. Denuncia che, trattandosi dello stesso immobile e delle stesse opere, la successiva sentenza del 31 ottobre 2023 che aveva disposto il dissequestro e la restituzione per estinzione del reato per prescrizione avrebbe dovuto incidere sul titolo esecutivo demolitorio (violazione del divieto di ne bis in idem). In subordine ha censurato la mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della coincidenza o differenza tra le opere oggetto dei due procedimenti, e della natura strutturale o accessoria delle opere ai fini dell'eseguibilità dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha affermato che l'ordine di demolizione contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile costituisce titolo autosufficiente e rimane eseguibile anche se una successiva sentenza relativa al medesimo immobile si conclude con estinzione del reato per prescrizione, salvo che la successiva sentenza riguardi condotte diverse e opere strutturalmente autonome che non ricadono nell'ambito del titolo definitivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla materia (tra cui Giacquinto) e precisato che, in sede di esecuzione, il giudice può verificare l'autonomia strutturale delle opere; tuttavia il ricorrente non ha assolto all'onere di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. nel descrivere le differenze tra le opere, quindi la censura era generica e inammissibile. Condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute manifestamente infondate.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri e limiti del giudice dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto che valesse a incidere sull'eseguibilità del titolo definitivo.
Norma richiamata sul regolamento del processo esecutivo penale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione che esclude l'effetto della sentenza di prescrizione sul titolo esecutivo definitivo.
art. 666, n. 5, cod. proc. pen.
art. 666, n. 5, cod. proc. pen.
Richiama i poteri del giudice dell'esecuzione di compiere atti necessari; il ricorrente ha censurato il mancato uso di tali poteri per accertare la coincidenza delle opere; la Corte ha rilevato che l'onere probatorio sulla specificità era del ricorrente.
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Stabilisce l'ordine di demolizione pronunciabile in sede penale; la Corte ha ritenuto che l'ordine pronunciato in sentenza irrevocabile costituisca titolo autosufficiente e non sia automaticamente neutralizzato da successiva sentenza di prescrizione.
Riferimento alle fattispecie penali edilizie cui si è sussunto il fatto; la Corte ha osservato che ogni ordine di demolizione si riferisce alle opere realizzate con la specifica condotta oggetto del processo.
Norma sul proscioglimento per ne bis in idem; la Corte ha spiegato che se il secondo giudizio avesse riguardato identiche condotte avrebbe dovuto concludersi con proscioglimento o improcedibilità, non con una sentenza di prescrizione che incida sul titolo definitivo.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Imposta il canone di specificità del ricorso; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato con precisione le differenze tra le opere dei due procedimenti, violando tale obbligo.
Prevede l'onere delle spese e sanzioni per i ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione contenuto in una sentenza di condanna divenuta irrevocabile costituisce titolo esecutivo autosufficiente e, di regola, resta eseguibile anche se successivamente è intervenuta una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione riferita allo stesso immobile.
- La sentenza di estinzione per prescrizione, quando riguarda lo stesso fatto e le stesse condotte, se fosse stata emessa come giudizio sullo stesso fatto avrebbe dovuto concludersi con proscioglimento o improcedibilità per ne bis in idem; pertanto la prescrizione non incide sul titolo definitivo già formato.
- In sede di esecuzione può e deve essere verificata l'eventuale autonomia strutturale delle opere: opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto del titolo definitivo non possono essere demolite, opere accessorie o complementari invece possono essere asservite all'esecuzione dell'ordine demolitorio.
- Chi impugna l'esecuzione per contrasto tra più decisioni deve fornire specifica e dettagliata indicazione delle opere e delle loro differenze (onere di specificità ex art. 581 c.p.p.); censure generiche sono destinate a fallire.
- Ricorsi manifestamente infondati in materia esecutiva possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
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