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Ordinanza

Ordinanza n. 1103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto l'istanza cautelare proposta contro gli atti della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio relativo alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Dal testo non emergono i motivi specifici dedotti contro gli atti della procedura né il contenuto puntuale delle censure di merito. Risulta soltanto che il TAR aveva ritenuto necessaria un'analisi approfondita delle questioni poste dal ricorso, incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione, non concedendo direttamente una misura cautelare sostanziale, ma disponendo che il TAR fissi sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, una volta ravvisata la necessità di approfondire le questioni di causa oltre i limiti propri della cognizione cautelare, il TAR avrebbe dovuto indicare nell'ordinanza appellata la fissazione dell'udienza di merito quale sede naturale per tale approfondimento. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita decisione del merito da parte del T.A.R.

    Quando la controversia richiede approfondimenti incompatibili con la sommarietà della fase cautelare, il giudice cautelare deve disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare di primo grado ritiene che le questioni dedotte richiedano un'analisi approfondita incompatibile con la cognizione sommaria, non può limitarsi a respingere l'istanza cautelare senza ulteriori indicazioni, ma deve fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'appello cautelare può essere accolto limitatamente all'attivazione del meccanismo di sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza che il giudice d'appello definisca in via cautelare la fondatezza sostanziale delle censure rivolte contro l'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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