Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato dalla banca per il recupero di somme dovute in base a due mutui ipotecari stipulati dal debitore principale, poi fallito, e garantiti da ipoteca concessa da terzi. Le garanti hanno opposto il precetto sostenendo, da un lato, che la banca avesse illegittimamente invocato la risoluzione dei mutui e, dall’altro, che il credito fosse già estinto perché soddisfatto mediante un pegno irregolare costituito a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal mutuatario. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha invece riformato parzialmente, dichiarando nullo ed inefficace il precetto e affermando che nulla era dovuto alla banca per intervenuta estinzione dei debiti tramite pegno irregolare, ma ritenendo infondata la censura sulla risoluzione dei mutui. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; il primo denunciava la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e la nullità della sentenza/procedimento per la mancata partecipazione al giudizio del debitore principale, con richiesta di cassazione e rimessione al primo giudice; gli altri motivi non vengono esaminati perché dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale, litisconsorte necessario nelle opposizioni all’esecuzione contro il terzo proprietario/datario di ipoteca e, in caso di fallimento del debitore, anche della curatela o del debitore stesso in proprio per l’eventuale ritorno in bonis. Tale vizio, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ha determinato la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c. Sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La violazione del contraddittorio e la nullità della sentenza/procedimento sono state dedotte come vizi di legittimità scrutinabili in cassazione.
Nell’espropriazione contro il terzo proprietario l’opposizione coinvolge anche il debitore principale, che è litisconsorte necessario.
L’opposizione all’esecuzione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari.
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta nullità rilevabile anche d’ufficio.
Nel precetto notificato anche al terzo proprietario l’accertamento del credito è inscindibile rispetto alla posizione del debitore diretto.
Il principio del litisconsorzio necessario del debitore principale opera anche nelle opposizioni proposte da terzi estranei all’esecuzione.
La cassazione con rinvio al primo giudice è disposta quando il vizio riguarda il contraddittorio originario non integro.
La causa va rimessa al giudice di primo grado quando la nullità dipende dalla mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all’esecuzione aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza ed entità del credito garantito da terzo proprietario o datore di ipoteca, il debitore principale è litisconsorte necessario insieme al creditore e al terzo garante.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, incluso il giudizio di cassazione, anche se la carenza del contraddittorio sia derivata dall’iniziativa processuale della parte poi soccombente.
- Quando il vizio attiene all’originaria integrità del contraddittorio in una causa già decisa nel merito, la cassazione comporta la rimessione al giudice di primo grado, con assorbimento delle ulteriori censure.
- Il litisconsorzio necessario del debitore principale opera anche se questi è fallito: l’opposizione deve coinvolgere la curatela e, per l’eventualità di ritorno in bonis, anche il debitore in proprio.
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