Cassazione Penale, Ordinanza n. 04766/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preso atto della rinuncia depositata dalla procuratrice speciale dell'imputato, ma ha ritenuto che tale dichiarazione non spiegasse alcun effetto favorevole sul giudizio di legittimità e che, comunque, dovesse essere pronunciata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti in materia di stupefacenti. Prima della decisione è però intervenuta una rinuncia al ricorso depositata dalla procuratrice speciale dell'imputato. La Corte ha esaminato tale rinuncia come profilo preliminare, ritenendo che essa determinasse l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata considerata irrilevante ai fini di evitare la declaratoria di inammissibilità, che viene comunque pronunciata con gli effetti economici conseguenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte non impedisce, di per sé, la declaratoria di inammissibilità quando la Corte ritenga integrati i presupposti processuali per tale esito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento viene definito con inammissibilità, non si forma una decisione di merito sulla responsabilità penale dell'imputato, ma resta ferma la definizione concordata del giudizio di merito.
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