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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29334/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un fatto di contraffazione. Il ricorrente ha proposto due censure: con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 474 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da non poter ledere la fede pubblica né ingannare i consumatori sull'origine dei prodotti; con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto è integrato anche in presenza di contraffazione grossolana, poiché il bene giuridico tutelato è la fede pubblica e il reato è di pericolo, senza necessità di un effettivo inganno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello e, inoltre, riferito a una persona diversa dal ricorrente.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla grossolanità della contraffazione, affermando che l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno del consumatore. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p. perché nuova rispetto all'appello e perché formulata con riferimento a un soggetto diverso dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Integra il reato la detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto; la grossolanità della contraffazione non esclude la tipicità, perché la norma tutela in via principale la fede pubblica ed è un reato di pericolo che non richiede il concreto inganno degli acquirenti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibilmente dedotta in cassazione perché non proposta in appello e comunque riferita a persona diversa dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il delitto di cui all'art. 474 c.p. è configurabile anche quando la contraffazione del marchio appaia grossolana, purché vi sia detenzione per la vendita di prodotti contraffatti: la tutela è della fede pubblica, non dell'effettivo inganno del consumatore.
  • Per i reati di pericolo contro la fede pubblica non è necessario che si realizzi un concreto sviamento dell'acquirente; è sufficiente la idoneità del fatto a incidere sull'affidamento nei segni distintivi dei prodotti.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non devolute in appello, e una doglianza formulata con riferimento a un soggetto diverso dal ricorrente è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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