Ordinanza n. 3196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025-2026, con riferimento al c.d. semestre filtro, tali da inficiare radicalmente l'intera procedura. Ha inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, sostenendo che il proprio precedente percorso accademico, culminato nella laurea triennale in Infermieristica e nello svolgimento di esami in un corso affine, avrebbe dovuto comportare l'esonero dalla selezione o comunque una diversa considerazione della sua posizione. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto logicamente incompatibile la richiesta di ammissione con riserva con le censure dirette a ottenere l'integrale annullamento della procedura: l'ammissione provvisoria non è funzionale alla riedizione dell'intera selezione, che costituirebbe il bene della vita perseguito mediante la caducazione radicale della procedura. Ha poi condiviso la motivazione del TAR secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile. Poiché l'appellante non aveva conseguito alcuna sufficienza, egli restava estraneo all'ambito applicativo della deroga. Il precedente percorso universitario non è stato ritenuto idoneo a esonerarlo dalla selezione d'ingresso: esso può rilevare, secondo le procedure degli atenei, per l'iscrizione ad anni successivi al primo, mentre l'art. 10 del d.m. n. 418/2025 gli attribuisce espressamente rilievo, nel semestre filtro, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza. Un esonero generalizzato avrebbe compromesso la programmazione degli accessi, la comparabilità dei candidati e la formazione di una graduatoria nazionale basata sul merito e sulla par condicio. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. È stato inoltre ravvisato un danno grave e irreparabile per la pubblica amministrazione ove fosse stata disposta l'ammissione cautelare, in ragione della necessità di correlare l'accesso al secondo semestre alla capacità formativa degli atenei e alla valorizzazione del percorso svolto nel semestre filtro. È stata confermata anche la statuizione sulle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell'appello cautelare sono state compensate in considerazione della novità della procedura. Restano salve le valutazioni del merito da parte del TAR.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, consentendo l'inserimento anche di chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma mantiene quale requisito minimo il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
art. 10 d.m. n. 418/2025
Attribuisce rilievo al pregresso percorso universitario ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle lezioni del semestre filtro, non quale causa di esonero dalla selezione d'ingresso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l'integrale annullamento della procedura e la sua riedizione, quando l'ammissione provvisoria non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante la caducazione radicale della selezione.
- Una disciplina che amplia la platea dei candidati inseribili in una graduatoria nazionale può comunque subordinare l'inserimento al possesso di un requisito minimo di preparazione, quale il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami previsti; tale requisito non può essere disapplicato in favore di candidati privi di qualsiasi valutazione sufficiente.
- Il precedente percorso accademico e il superamento di esami presso un diverso corso di laurea non determinano, di per sé, l'esonero dalla selezione d'ingresso a un corso ad accesso programmato, salvo che una specifica disciplina lo preveda; tali elementi possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi al primo secondo le procedure dell'ateneo.
- Nella formazione di una graduatoria nazionale per corsi ad accesso programmato, l'esonero dalla selezione di candidati provenienti da percorsi universitari diversi può essere escluso per preservare la comparabilità dei candidati, la par condicio, la programmazione dei posti e la verifica di un livello minimo uniforme di preparazione.
- Le scelte amministrative relative ai requisiti e ai meccanismi di accesso ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili in sede cautelare quando risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate; non è sufficiente una diversa valutazione individuale dell'utilità del precedente percorso accademico.
- Ai fini della tutela cautelare, l'ammissione provvisoria ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria può essere negata quando essa arrechi un danno grave e irreparabile alla capacità formativa programmata degli atenei e alteri la valorizzazione uniforme del percorso svolto nel semestre filtro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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