Cassazione Penale, Sentenza n. 28588/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/09/2021 con cui il Tribunale ha corretto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., il proprio precedente provvedimento del 5/08/2021 aggiungendo il rigetto della richiesta di liberazione anticipata anche per il periodo 12/12/2014-11/06/2015. Il ricorrente denunciava violazione delle norme processuali (artt. 127, 130 e 178 c.p.p.) per aver disposto la correzione "de plano" e senza previo avviso al condannato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la correzione fosse stata attivata dopo istanza del condannato e che la difesa avesse già segnalato l'errore materiale con nota del 3/09/2021. Richiamando precedenti di legittimità, la Corte ha ricordato che la correzione disposta senza camera di consiglio e senza avviso è una nullità di ordine generale rilevabile in cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato tale interesse né ha indicato errore nella decisione. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali del provvedimento; qui è stata utilizzata per correggere la parte dispositiva del provvedimento del 5/08/2021
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda la nullità di ordine generale; la Corte ha richiamato che la correzione operata senza camera di consiglio e senza avviso può dar luogo a nullità di ordine generale
Richiama il principio del contraddittorio e del diritto di partecipare; il ricorrente ha denunciato la violazione di tale diritto per la mancata comunicazione della camera di consiglio
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio che l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è elemento necessario per non irrogare la somma alla Cassa delle ammende; qui non risultano elementi che escludano la colpa
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 3, n. 36350/2015; Sez. 1, n. 20984/2020)
Stabilisce che la correzione adottata senza camera di consiglio e senza avviso costituisce nullità di ordine generale e che tale nullità può essere dedotta in cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale ex art. 130 c.p.p. è legittima, ma la sua adozione "de plano" senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso può integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- In cassazione la deduzione della nullità derivante dalla mancata comunicazione della camera di consiglio è rilevabile solo se il ricorrente indica un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; l'assenza di tale indicazione porta all'inammissibilità del ricorso
- Se la correzione del provvedimento corrisponde a quanto chiesto dalla difesa o al contenuto motivazionale del provvedimento, è difficile dimostrare un pregiudizio processuale concreto idoneo a sorreggere il ricorso
- Il ricorrente che intende impugnare deve documentare il proprio interesse concreto e mostrare in cosa la correzione abbia effettivamente leso diritti procedurali o sostanziali; mere censure formali senza tale dimostrazione rischiano di essere respinte
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di prova della non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
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