Cassazione Penale, Ordinanza n. 29408/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata sul punto dello stato di necessità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo, con l’unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Il provvedimento di legittimità rileva però che la censura non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta esaustiva e riportata nelle prime due pagine della decisione di merito. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta, sul reato contestato o sul contenuto specifico della motivazione di merito, oltre alla contestazione della mancata applicazione dello stato di necessità.
Norme richiamate
La ricorrente invocava la scriminante dello stato di necessità; la Corte non entra nel merito della sua sussistenza, limitandosi a rilevare che la censura non si confronta con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre la doglianza senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento dello stato di necessità richiede una critica puntuale e argomentata alla ratio decidendi della decisione di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- La Corte di cassazione non esamina il merito della scriminante se il ricorso difetta di autonoma e specifica censura rispetto alla motivazione impugnata.
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