Cassazione Civile, Ordinanza n. 31477/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento TASI 2014 notificato dal Comune nei confronti della società proprietaria di un compendio industriale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo la riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità dell’immobile. Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione depositava istanza di rinuncia al ricorso per intervenuta conciliazione della controversia; la società resisteva con controricorso. Non emergono dal testo i contenuti specifici dei due motivi di ricorso, perché la Corte non vi è entrata nel merito per l’intervenuta rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal Comune e dell’adesione dell’ente locale alla conciliazione intervenuta tra le parti. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale misura non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"solo ai casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità"
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di conciliazione della controversia, il giudizio va dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso, se accolta e non contrastata, comporta la compensazione delle spese quando la Corte ritenga sussistenti i presupposti per farlo.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non può essere esteso alla rinuncia al ricorso.
- Le disposizioni che prevedono oneri processuali di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente, senza applicazione analogica.
Come è indicizzato
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