Cassazione Penale, Ordinanza n. 30524/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Marsala del 26/3/2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla ritenuta sussistenza della recidiva. Sosteneva che i precedenti più recenti avevano natura contravvenzionale, mentre quelli per reati contro il patrimonio, in particolare furti ed estorsioni, erano molto risalenti nel tempo; perciò la valorizzazione di tali precedenti ai fini della recidiva e della pena sarebbe stata erronea o comunque non adeguatamente motivata. Dal testo emerge che la sentenza riguardava i reati di minaccia, tentata strage/incendio o danneggiamento mediante gli artt. 612, 56 e 424 c.p., ma il ricorso investiva solo la questione della recidiva e della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio: il giudice di merito, valorizzando i numerosi precedenti penali del ricorrente, compresi quelli contravvenzionali, ha motivato in modo logico e coerente la sussistenza di una perdurante pericolosità e l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena. Poiché le censure miravano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parte della contestazione originaria indicata nel provvedimento, senza che il testo specifichi ulteriori profili applicativi.
Richiamato come parte della contestazione originaria; dal testo non emergono specifiche questioni sul tentativo, perché il ricorso riguarda solo la recidiva e la pena.
Richiamato come parte della contestazione originaria; il provvedimento non ne sviluppa il contenuto, concentrandosi sul trattamento sanzionatorio.
Richiamato nella formula finale di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito e in una diversa lettura dei precedenti penali o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- La valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica, incoerente o giuridicamente errata; non è sindacabile quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato, dei precedenti penali e della perdurante pericolosità dell'imputato.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare anche precedenti contravvenzionali e precedenti risalenti, se li ritiene complessivamente significativi per descrivere la personalità del reo e la sua persistente pericolosità, purché la scelta sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente e non emergono elementi per escluderne la colpa, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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