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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05569/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il motivo deduceva l'erronea mancata qualificazione del fatto come tentativo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo quindi che la condotta non integrasse consumazione ma solo tentativo. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura, nella sostanza, richiedeva una nuova valutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie, attività preclusa nel giudizio di legittimità, ed era inoltre sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto come tentativo; la Corte ha ritenuto che la censura implicasse una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di qualificazione giuridica, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione, è inidoneo a fondare un controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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