Cassazione Penale, Sentenza n. 47150/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per presunta violazione di legge relativo alla ritenuta sussistenza degli indizi per l'addebito di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 TU Stup.). Il ricorrente ha sostenuto che i fatti contestati, in particolare il coinvolgimento nel trasporto mediante "staffetta" della sostanza e la frequentazione di un bar insieme a un soggetto indicato come capo dell'associazione (Costantino), non siano elementi idonei a dimostrare la sua partecipazione all'associazione, e che i giudici non avrebbero adeguatamente motivato in ordine agli elementi strutturali del reato associativo (organizzazione, affectio societatis, inserimento dell'Alj nel contesto associativo), limitandosi a rilevare contatti e singole condotte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva mantenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del Gip del 17 marzo 2023 in relazione ai capi relativi a partecipazione ad associazione (capo 1) e più episodi di cessione di stupefacenti (capi 8,9,27,33,34). La motivazione ha ritenuto non illogica la valutazione del ruolo dell'indagato: oltre allo spaccio al dettaglio, emergono compiti di collegamento con i clienti per l'approvvigionamento, recupero di somme provento dello spaccio di altri soggetti, partecipazione a incontri con i membri della consorteria e la programmazione, presso il bar G23, delle tempistiche di vendita con il capo Costantino Antonio. Le intercettazioni, considerate nel loro insieme, sono state ritenute idonee a dimostrare un agire consapevole e continuativo, con un contributo personale apprezzabile e non sporadico alle finalità dell'associazione. La Corte ha quindi escluso che si trattasse di meri episodi isolati o di semplice vicinanza al capo e ha richiamato principi di giurisprudenza secondo cui la partecipazione all'associazione si verifica anche attraverso forme diverse purché idonee a recare un contributo apprezzabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata come reato a forma libera: la condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse purché si traduca in un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 (Caterino)
Richiamata per il principio che l'apprezzabilità del contributo è sufficiente a configurare la partecipazione all'associazione anche se manifestata in modi diversi dalla partecipazione strutturata.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022 (Grillo)
Richiamata per il principio che l'esistenza dell'associazione deve essere accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e all'affectio societatis, e che la mera vicinanza o la partecipazione a singoli episodi non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario che il ruolo sia formalmente definito: è sufficiente dimostrare un contributo personale, apprezzabile e non sporadico agli scopi dell'organizzazione.
- Le condotte rilevanti sono sia lo spaccio al dettaglio sia attività di collegamento per l'approvvigionamento, il recupero di proventi, la partecipazione a incontri organizzativi e la programmazione delle attività illecite; la valutazione deve essere complessiva e unitaria degli elementi indiziari.
- Singoli episodi di cessione o contatti con il presunto capo non bastano da soli a dimostrare l'inserimento nell'associazione; è necessaria l'esistenza di elementi che rivelino accordo, struttura organizzativa e affectio societatis.
- Le intercettazioni e le conversazioni che mostrano pianificazione strategica (es. programmazione delle vendite, tempistiche, approvvigionamento) possono costituire prova indiziaria rilevante del carattere associativo della condotta.
- Nel giudizio cautelare la soglia probatoria richiesta è quella degli indizi gravi, precisi e concordanti: è possibile la conferma della misura se la sommatoria degli elementi indiziari mostra un quadro coerente di partecipazione continuativa all'associazione.
- Difesa efficace: nelle situazioni analoghe è utile contestare non solo singoli elementi ma richiedere l'esatta motivazione sugli elementi strutturali dell'associazione (accordo, ruolo, continuità) e proporre spiegazioni alternative che mostrino l'assenza di affectio societatis.
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