Cassazione Penale, Ordinanza n. 24363/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per ricettazione, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato gli elementi probatori sulla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato. Con il secondo motivo si contestavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che la condotta fosse mera fuga e non resistenza penalmente rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel ricostruire la provenienza delittuosa dei beni e la loro corrispondenza con quelli oggetto di furto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese, osservando che la condotta dell'imputato non si era esaurita in una fuga passiva, ma aveva messo in pericolo l'incolumità dei militari e degli altri utenti della strada, integrando così la resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta che non si limiti alla mera sottrazione all'atto dovuto del pubblico ufficiale, ma ponga in pericolo l'incolumità dei militari o di terzi, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
La responsabilità per ricettazione è stata ritenuta correttamente affermata sulla base della provenienza delittuosa dei beni e del loro rinvenimento nella disponibilità dell'imputato, come desunta dagli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici.
- In tema di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa della cosa e della sua disponibilità in capo all'imputato, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere censurata in cassazione come semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta di fuga o sottrazione all'atto dovuto quando essa non sia meramente passiva, ma sia accompagnata da una concreta messa in pericolo dell'incolumità di pubblici ufficiali o di terzi.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si limitino a riproporre questioni già specificamente affrontate e disattese in appello senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione.
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