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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33000/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per due cessioni di hashish (5 kg e 12 kg). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'appello si sarebbe limitata ad appiattirsi sulla pronuncia del GUP senza governare adeguatamente la prova, in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e l'identificazione del conducente del furgone Nissan; 2) eccessivo aumento della pena per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale, che ha fondato la responsabilità del ricorrente su intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, accertamenti del Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT) e arresto in flagranza degli acquirenti. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità, che nel caso non sussisteva. Ha inoltre ritenuto adeguato l'aumento di pena per continuazione (1 anno) motivato con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità pluripregiudicata del condannato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché all'onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sezione 3, sent. n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Richiamata per affermare il principio che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della corrispondenza con i riscontri indiziari sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Richiamata come criterio di giudizio per la determinazione dell'aumento di pena per continuazione; la Corte territoriale ha motivato l'aumento sulla base della gravità del fatto e della personalità del colpevole, in conformità ai criteri dettati dalle Sezioni Unite.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione al regime delle condanne pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha pertanto disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità delle intercettazioni e la loro interpretazione sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Il riscontro delle intercettazioni con servizi di osservazione, sequestri e dati tecnici come il SCNTT rafforza il valore probatorio e riduce la possibilità di confutazione in sede di legittimità.
  • Le contestazioni generiche sulla identità del soggetto nelle intercettazioni o sul conducente di un veicolo, senza elementi probatori concreti, restano congetturali e non sono sufficienti a inficiare la decisione di merito.
  • L'aumento per continuazione viene valutato applicando i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite; rilevano la gravità complessiva del reato e la personalità del reo, comprese eventuali pregresse condanne specifiche.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese processuali e può comportare un contributo alla Cassa delle Ammende se non sussiste dolo nella formazione dell'impugnazione.

Testo integrale

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