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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33213/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una lavoratrice nei confronti dell'INPS per ottenere l'accertamento della inesistenza di un indebito di euro 1.882,72, richiesto dall'ente a titolo di disoccupazione agricola percepita per l'anno 2010. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello la Corte di Bari, in riforma della decisione, aveva dichiarato che la ricorrente non era tenuta alla restituzione dell'importo e aveva ordinato all'INPS di restituire le eventuali somme trattenute, ma aveva compensato integralmente le spese di lite ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel comportamento dell'INPS che in primo grado aveva resistito in ragione della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli, salvo poi abbandonare la propria posizione dopo un diverso esito in altro giudizio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, sostenendo che tali ragioni non integrassero "gravi ed eccezionali ragioni" e che, comunque, ella aveva dovuto affrontare due giudizi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese, osservando che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere effettive e logicamente coerenti, desumibili dagli atti processuali, e non possono essere individuate nel comportamento dell'INPS che aveva resistito in primo grado sulla base della situazione esistente allora, per poi desistere soltanto a seguito di un successivo esito favorevole alla controparte in altro giudizio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, demandando al giudice del rinvio gli accertamenti di fatto necessari per la quantificazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina della compensazione delle spese.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, nella versione applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione, che non possono essere illogiche o erronee.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; tali ragioni devono essere logicamente coerenti e non possono risolversi in argomentazioni illogiche o erronee, pena la violazione di legge.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" possono essere desunte da comportamenti delle parti soltanto se tali comportamenti risultano dagli atti processuali e non contestati nella loro essenza; il giudice non può fondare la compensazione su valutazioni meramente prognostiche o su esiti sopravvenuti di altri giudizi.
  • Le determinazioni sulle spese devono essere calibrate sull'esito del giudizio in cui sono adottate e sui principi di causalità e soccombenza; non è legittimo giustificare la compensazione con il fatto che, in un momento successivo o in altro procedimento, la pretesa della parte sia risultata fondata.
  • Quando il motivo accolto riguarda solo la regolazione delle spese e sono necessari accertamenti di fatto per la relativa quantificazione, la Corte di cassazione cassa la sentenza sul punto e rinvia al giudice di merito per la nuova liquidazione, comprese le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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