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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34158/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un creditore nei confronti del debitore originario, poi deceduto nel corso del giudizio. Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda e ha condannato gli eredi del convenuto al pagamento di una somma in solido. In appello, uno degli eredi ha sostenuto che, dopo l’interruzione del giudizio per morte della parte costituita, la riassunzione non fosse rituale perché l’atto era stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi, presso il domicilio del defunto, oltre un anno dopo la morte, e non individualmente a ciascuno di essi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 303, comma 2, 156, comma 3, e 171, ultimo comma, c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto sanabile una notifica che, essendo tardiva e collettiva, sarebbe giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo; 2) violazione dell’art. 101 c.p.c. per lesione del contraddittorio e nullità delle attività processuali e della sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 125 disp. att., 163, 164 e 305 c.p.c. per mancata declaratoria di estinzione del processo in presenza di una riassunzione nulla; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di eccezioni e domande riconvenzionali riproposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi. Ha affermato che, decorso il termine annuale dalla morte della parte costituita, la riassunzione del processo non può più essere notificata collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto, ma deve essere notificata personalmente e individualmente a ciascun erede. La circostanza che uno degli eredi abbia ricevuto l’atto e si sia impegnato a darne notizia agli altri non sana il vizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 2, c.p.c.

    La notificazione della riassunzione agli eredi collettivamente e impersonalmente è ritualmente idonea solo se eseguita entro un anno dalla morte della parte; oltre tale termine è necessaria la notificazione personale e individuale a ciascun erede.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera nei casi di nullità, non può essere richiamata per una notificazione considerata inesistente nei termini prospettati dal ricorrente; la Corte, però, risolve la questione affermando l’erroneità della riassunzione tardiva e collettiva.

  • art. 171, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’idea che la riassunzione doveva essere effettuata secondo le forme corrette nei confronti degli eredi, dopo l’interruzione del processo.

  • art. 101 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione del principio del contraddittorio, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai requisiti formali dell’atto di riassunzione; motivo assorbito.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per l’individuazione dei destinatari dell’atto processuale; motivo assorbito.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo connesso alla nullità dell’atto introduttivo o di riassunzione; motivo assorbito.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla riassunzione del processo interrotto; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per l’omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni riproposte; motivo assorbito.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte precisa che la solidarietà passiva non comporta inscindibilità del giudizio e quindi non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coobbligati, salvo le ipotesi previste dalla norma.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’eventuale notifica del ricorso a taluni eredi non esclude l’ammissibilità del ricorso nei confronti del controricorrente, secondo i principi generali sulla validità delle notificazioni.

Massime di principio

  • In caso di interruzione del processo per morte di una parte costituita a mezzo procuratore, la riassunzione notificata agli eredi in forma collettiva e impersonale è valida solo se effettuata entro un anno dal decesso; decorso tale termine, la riassunzione deve essere notificata personalmente a ciascun erede.
  • La notifica tardiva della riassunzione al domicilio del defunto non è sufficiente a instaurare validamente il contraddittorio nei confronti degli eredi, anche se uno di essi abbia materialmente ricevuto l’atto o si sia impegnato a comunicarlo agli altri.
  • La solidarietà passiva sul piano sostanziale non comporta, di regola, inscindibilità processuale: l’impugnazione proposta da uno solo dei coobbligati può proseguire senza necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri, salvo specifiche ipotesi di legge.
  • Quando un motivo di ricorso investe in modo decisivo la ritualità della riassunzione e la prosecuzione del processo, gli ulteriori motivi relativi a contraddittorio, estinzione o omessa pronuncia restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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