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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05786/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato gli appelli cautelari promossi in relazione al diniego, da parte del GIP di Livorno, di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate per delitti in materia di stupefacenti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione riguardo all'eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni; (2) violazione degli artt. 268, 273 e 310 c.p.p. con riferimento all'inutilizzabilità delle registrazioni depositate dopo la conclusione delle indagini e dopo la richiesta ex art. 299 c.p.p.; (3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per il mancato tempestivo deposito delle registrazioni delle conversazioni intercettate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per sopravvenuta rinuncia del ricorrente, validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale (atto pervenuto il 3/12/2025 prima dell'udienza). La Corte ha inoltre ritenuto che, considerato il lungo intervallo temporale dalla proposizione del ricorso (depositato nel 2012 ma pervenuto alla Corte nel 2025), non sussista soccombenza che giustifichi la condanna alle spese o il versamento alla Cassa delle Ammende; la rinuncia correlata a cause sopravvenute (ritardata trasmissione degli atti) non determina condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'attore/ricorrente; la rinuncia compiuta dal difensore munito di procura speciale, avanti alla Corte, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 268, codice di procedura penale

    Disciplina l'utilizzabilità delle trascrizioni e dei supporti delle intercettazioni; la norma è richiamata in relazione all'eccezione di inutilizzabilità di brogliacci e registrazioni depositate intempestivamente.

  • art. 273, codice di procedura penale

    Regola le modalità di utilizzo delle intercettazioni nel processo; richiamata rispetto ai termini e limiti per il deposito e l'uso probatorio delle registrazioni.

  • art. 310, codice di procedura penale

    Attiene all'impiego delle intercettazioni in udienza e alle garanzie procedurali; evocata nel motivo che censurava l'utilizzabilità delle registrazioni depositate tardivamente.

  • art. 299, codice di procedura penale

    Prevede l'istanza di deposito delle registrazioni di intercettazione; qui rilevante perché le registrazioni erano state depositate dopo la presentazione dell'istanza e dopo la conclusione delle indagini, circostanza contestata dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Principio di uguaglianza e diritto di difesa; invocato dal ricorrente in relazione al mancato tempestivo deposito delle registrazioni, con possibile pregiudizio del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del diritto alla decisione entro ragionevole termine; richiamato dal ricorrente per contestare la tardiva messa a disposizione delle registrazioni e le conseguenze sul diritto di difesa.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, validamente manifestata dal difensore munito di procura speciale e pervenuta alla cancelleria prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • L'inammissibilità per rinuncia non equivale automaticamente a soccombenza: se la rinuncia è dovuta a cause sopravvenute alla proposizione del ricorso (es. ritardata trasmissione degli atti) non si impone in genere la condanna alle spese né alcun pagamento alla Cassa delle Ammende.
  • Le contestazioni sull'utilizzabilità di brogliacci e registrazioni di intercettazioni devono essere valutate tempestivamente e con riferimento ai termini stabiliti dalle norme processuali (artt. 268, 273, 299, 310 c.p.p.); il deposito tardivo può rendere problematico l'esame del mezzo di prova e giustificare eccezioni di inutilizzabilità.
  • In casi di ritardo nella trasmissione degli atti processuali il difensore può valutare la rinuncia all'impugnazione se il venire meno dell'interesse rende vano l'accertamento, situazione che la Corte può considerare non costituente soccombenza.
  • Per preservare i diritti di difesa è fondamentale il tempestivo deposito delle registrazioni/intercettazioni; la mancata tempestività può integrare profili di illegittimità procedurale o costituzionale (art. 24 e 111 Cost.) ma la rilevanza pratica dipende anche dal contesto e dall'effettiva incidenza sul giudizio.
  • Chi intende impugnare decisioni cautelari deve monitorare i termini e lo stato di trasmissione degli atti: ritardi procedurali prolungati possono rendere inefficace o priva di interesse l'impugnazione.

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