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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25967/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per nullità della sentenza per insufficienza e incongruenza della motivazione e per erronea applicazione degli articoli del codice penale relativi all'incendio. In particolare: (1) contestava che la Corte territoriale avesse qualificato la condotta come incendio doloso (art. 423 c.p. e forma tentata) nonostante elementi fattuali che escludevano la reale pericolosità e diffusività delle fiamme (breve durata, estinzione ad opera di una sola persona con tre estintori, esiguità dei danni); (2) deduceva che non era stato correttamente accertato l'elemento soggettivo del dolo generico richiesto per l'art. 423 c.p., poiché il ricorrente aveva sempre sostenuto l'assenza di volontà di provocare un incendio e la possibilità che l'evento fosse accidentale, e non era stata esaminata la prevedibilità/accettazione della diffusione del fuoco e l'eventuale violazione di regole di diligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi nella misura indicata: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nella qualificazione giuridica della condotta. Richiamati i principi sulla distinzione tra le fattispecie (incendio doloso, incendio con finalità di danneggiamento, incendio colposo, tentativo), la Corte ha stabilito che, alla luce degli elementi fattuali (fuoco circoscritto, domato immediatamente da una sola persona senza bisogno di VV.F., danni esigui), non era configurabile il pericolo per la pubblica incolumità richiesto per l'art. 423 c.p. né il dolo inteso come previsione e accettazione della diffusività del fuoco. Pertanto ha ricondotto il fatto alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio/incendio con finalità di danneggiamento senza previsione della diffusività) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Norma che sanziona l'incendio in presenza di pericolo per la pubblica incolumità; richiede il dolo generico con la previsione/accettazione della diffusività del fuoco (ovvero la volontà o consapevolezza che il fuoco possa divampare in vaste proporzioni e mettere in pericolo un numero indeterminato di persone). La Corte ha rilevato che non sussisteva tale elemento soggettivo nel caso concreto.

  • art. 424 cod. pen.

    Norma applicabile quando l'agente intende danneggiare una cosa con il fuoco senza prevedere o volere la diffusione che metta a rischio la pubblica incolumità; la Corte ha ricondotto il fatto a questa fattispecie, ritenendo assente la previsione/accettazione della diffusività richiesta dall'art. 423 c.p.

  • art. 449 cod. pen.

    Norma che disciplina l'incendio colposo (causato da imprudenza, negligenza o inosservanza di norme); citata dalla Corte per distinguere i casi in cui l'evento non sia voluto ma frutto di condotta colposa.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato con riferimento all'elemento soggettivo (dolo/colpa) necessario per la corretta qualificazione del fatto.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina del tentativo: per configurare il tentativo di incendio ex artt. 56 e 423 c.p. occorre verificare che l'evento incendiario fosse rientrato nella proiezione della volontà dell'agente.

Massime di principio

  • Per qualificare la condotta come 'incendio' ai sensi dell'art. 423 c.p. occorre non solo l'accensione volontaria del fuoco, ma anche la previsione e l'accettazione della sua diffusività tale da porre in pericolo la pubblica incolumità; la sola probabilità astratta non basta.
  • Se l'agente intende danneggiare una cosa con il fuoco ma non prevede né accetta la possibilità che le fiamme si propaghino fino a creare pericolo per la collettività, la fattispecie più appropriata è quella di cui all'art. 424 c.p. (danno seguito da incendio o incendio con finalità di danneggiamento senza diffusività prevista).
  • Quando l'evento è frutto di imprudenza, negligenza o inosservanza di norme di cautela, deve essere valutata la sussistenza dell'incendio colposo (art. 449 c.p.).
  • Nella valutazione della pericolosità e della diffusività del fuoco il giudice deve basarsi su elementi concreti e temporali: altezza e ampiezza delle fiamme, durata dell'evento, necessità di intervento dei Vigili del Fuoco o di più persone, danni effettivi, prossimità a strutture esposte e comportamento dell'agente dopo l'accensione.
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo vs. colpa; previsione e accettazione della diffusività) può essere desunta anche dal comportamento successivo dell'agente (es. fuga o indifferenza) ma non può sostituire una valutazione complessiva delle circostanze obiettive; in caso di incertezza la qualificazione più favorevole all'imputato è preferibile.
  • Per una difesa efficace in casi analoghi è utile raccogliere elementi probatori che attestino la rapidità dell'estinzione, l'entità limitata delle fiamme e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità (fotografie, testimonianze, rapporti dei Vigili del Fuoco o di eventuali soccorritori).

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