Ordinanza n. 598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00053/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione n° 56 del 21 dicembre 2017, notificata in data 9 gennaio 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva deciso il ricorso contro l'ordinanza di demolizione n. 56 del 21 dicembre 2017
Esito
La controversia
Il privato ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania, Sezione Sesta, resa sul ricorso per l'annullamento dell'ordinanza comunale di demolizione n. 56 del 21 dicembre 2017, notificata il 9 gennaio 2018. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori per poter decidere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto l'acquisizione, dal Comune di Serrara Fontana, di tutti gli atti del procedimento, con particolare riferimento alla relazione tecnica prot. n. 9289 del 23 novembre 2017, ai relativi allegati e alle fotografie satellitari richiamate, nonché di una dettagliata relazione di chiarimenti. Ha assegnato al Comune il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore, e ha rinviato la causa all'udienza straordinaria dell'11 maggio 2026. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; le spese sono state poste al definitivo.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria e alla decisione assunta in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo d'appello ritiene che gli atti disponibili non siano sufficienti per decidere, può disporre l'acquisizione degli atti del procedimento e di una relazione di chiarimenti da parte dell'amministrazione, riservando ogni ulteriore decisione.
- Il termine per l'adempimento degli incombenti istruttori decorre dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, secondo quanto stabilito dal giudice.
- La decisione sulle spese può essere rinviata alla definizione del giudizio quando l'ordinanza abbia natura meramente istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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