Cassazione Penale, Sentenza n. 35927/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, lamentando la mancata considerazione da parte della corte territoriale delle risultanze emerse in dibattimento. In particolare sostiene che non aveva sottoscritto il contratto (lo aveva firmato la sua compagna, amministratrice della società) e che non sussisteva la condotta ingannevole attribuitagli, ossia l'asserita pretesa di essersi fatto passare per amministratore per indurre la persona offesa alla cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non è volto a rivedere il merito né a riconsiderare gli elementi di fatto, ma alla verifica della struttura logica e giuridica della motivazione. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse esaminato puntualmente e confutato le argomentazioni difensive, ricostruendo che il ricorrente aveva personalmente condotto le trattative e rassicurato la controparte, elemento indicativo del pieno coinvolgimento nell'affare truffaldino; la circostanza che il contratto fosse stato materialmente sottoscritto dalla compagna/amministratrice non era decisiva. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). La sentenza è a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Richiamata come base normativa per le conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; il riferimento indica che il Procuratore ha presentato le sue conclusioni secondo la previsione procedurale richiamata.
Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; utilizzato per sanzionare il ricorrente in ragione dei profili di colpa emersi dal ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il ricorso per cassazione deve indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione, non chiedere una nuova valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per contestare la motivazione della sentenza occorre individuare punti specifici di illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione; censure generiche o basate su una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- La mancata firma personale su un contratto non esclude automaticamente la responsabilità: rilevano il ruolo effettivo e il concreto coinvolgimento dell'agente (es. aver condotto trattative, rassicurato la controparte), che possono dimostrare l'intenzionalità e il comportamento fraudolento.
- Se il ricorso in cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma alla Cassa delle Ammende se emergono profili di colpa nel ricorso.
- In fase di redazione del ricorso per cassazione è strategico focalizzarsi su errori giuridici o violazioni di principio, fornendo argomentazioni precise e collegamenti logici, anziché riproporre valutazioni alternative del materiale probatorio.
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