Cassazione Penale, Sentenza n. 13487/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Feroleto impugnava la sentenza di condanna per il reato di minacce sostenendo che non sussisteva prova dell'effettivo turbamento della persona offesa e che la sua condotta era reazione al comportamento della presunta vittima; chiedeva inoltre il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
La decisione
Il Tribunale ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. Tuttavia il 24/02/2023 l'imputato ha depositato una rinuncia all'impugnazione con firma autenticata dal difensore; per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di merito resta quindi confermata nella sua efficacia.
Norme richiamate
consente la riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata risulti inappellabile, trasformando l'appello in ricorso per cassazione ove appropriato
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione se l'impugnazione è stata rinunciata dall'imputato o per cause imputabili allo stesso, comportando la declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è inappellabile (es. condanna limitata agli effetti penali con sola pena pecuniaria e senza costituzione di parte civile) l'appello può essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- La rinuncia formale all'impugnazione, se validamente depositata e imputabile all'imputato, determina l'inammissibilità del successivo ricorso per cassazione e può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende).
- La firma del difensore che autentica la rinuncia rende la rinuncia efficace se è imputabile al cliente; occorre quindi prestare massima attenzione prima di autorizzare o autenticare rinunce all'impugnazione.
- Le questioni di merito (es. insufficienza di prova del turbamento della persona offesa o riconoscimento della provocazione) devono essere tempestivamente e definitivamente proposte nell'impugnazione effettivamente perseguita; la rinuncia impedisce la valutazione di tali profili in sede successiva.
- Prima di proporre impugnazioni, valutare l'ammissibilità dell'appello e le conseguenze pratiche della conversione in ricorso per cassazione per evitare esiti procedurali sfavorevoli.
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