Sentenza n. 667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1223/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sezione IV, che aveva respinto il ricorso contro le delibere AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, inclusi gli atti relativi alla piattaforma tecnologica automatizzata Piracy Shield
Esito
La controversia
In primo grado l’associazione ha impugnato le delibere AGCOM n. 490/18/CONS, n. 8/18/CONS, n. 189/23/CONS, n. 190/23/CONS e n. 321/23/CONS, i relativi allegati, i manuali della piattaforma tecnologica e l’atto di donazione della piattaforma Piracy Shield. Ha dedotto, tra l’altro, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 70/2003 e della legge n. 633/1941; usurpazione del potere giudiziario e violazione della riserva di legge e di diversi parametri costituzionali; contrasto con il diritto dell’Unione europea e con le direttive in materia di diritto d’autore; violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale; difetto di parametri per garantire parità di trattamento; incompetenza della direzione AGCOM; eccesso di potere, sviamento, difetto di proporzionalità e mancata comparazione degli interessi; illegittimità della disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei provider; violazioni concernenti la notifica delle regole tecniche alla Commissione europea, la pubblicità degli atti, il codice dell’amministrazione digitale e le regole sull’acquisizione e il riuso del software pubblico. Sono state inoltre formulate istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e istanze istruttorie. In appello l’associazione ha dedotto errori di giudizio, omessa pronuncia, omessa motivazione, violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., mancata valutazione delle questioni relative alla notifica degli atti alla Commissione europea, erronea declaratoria di inammissibilità di alcune impugnazioni e violazione della riserva di legge e del principio di proporzionalità in materia sanzionatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di appello né la legittimità delle delibere AGCOM, poiché l’appellante ha notificato e depositato una rituale rinuncia all’appello ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Nessuna parte costituita si è opposta alla rinuncia. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della mancata opposizione alla rinuncia e della consistenza delle censure dedotte.
Norme richiamate
La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle altre parti, consente di dichiarare l’estinzione del giudizio quando nessuna parte costituita vi si opponga.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base processuale, richiamata insieme all’art. 84 c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, se ritualmente notificata alle altre parti e non seguita da opposizione delle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza esame dei motivi di gravame e delle questioni di merito devolute al giudice d’appello.
- In presenza di una rinuncia non opposta, il giudice amministrativo deve definire il giudizio con una pronuncia estintiva; le questioni di legittimità dedotte contro l’atto impugnato o contro la sentenza di primo grado restano prive di esame nella decisione estintiva.
- La mancata opposizione alla rinuncia e la consistenza delle censure dedotte possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
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