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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 379 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Condono premiale e clemenziale - Differenze - Conseguenze in caso di omesso versamento della prima rata o delle rate successive.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego dell'Agenzia delle Entrate al perfezionamento del condono richiesto ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La società aveva versato le prime tre rate, ma aveva pagato l'ultima rata circa un mese dopo la scadenza. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il ritardo, alla luce della buona fede, della possibile crisi di liquidità e dei ripetuti interventi legislativi sui termini, non impedisse il perfezionamento del condono. L'Agenzia ha contestato tale decisione per ultrapetizione e violazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate fosse necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato nullo il controricorso della società, poiché la procura era stata conferita dalla società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, quando il legale rappresentante non aveva più poteri rappresentativi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla stessa Commissione per l'esame degli ulteriori motivi. La Corte ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono clemenziale e si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate. Il mancato pagamento o il pagamento tardivo anche di una rata comporta il mancato perfezionamento della definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originariamente dovuta. Non è applicabile il diverso principio previsto per alcune forme di condono premiale, secondo cui soltanto il mancato pagamento della prima rata determina l'inefficacia della domanda. La Corte ha inoltre rilevato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni che comportino la rinuncia alle sanzioni relative all'IVA.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Prevedono forme di condono tributario premiale, che consentono un accertamento o una definizione straordinaria del rapporto tributario secondo regole agevolate. Per tali fattispecie la giurisprudenza ha distinto gli effetti del mancato pagamento della prima rata da quelli relativi alle rate successive.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono si perfeziona con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti.

    Disciplina un condono clemenziale fondato su un debito già determinato dal contribuente nella dichiarazione integrativa. Non comporta un accertamento straordinario né incertezza sul quantum dovuto; pertanto, il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate è condizione necessaria per il perfezionamento.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 2

    La regola secondo cui il mancato pagamento della prima rata rende inefficace il condono, mentre il mancato pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo del dovuto con sanzioni e interessi, non è estensibile al condono previsto dall'art. 9-bis.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme tributarie possono rilevare, in presenza dei presupposti, per escludere le sanzioni, ma non eliminano l'obbligo di pagamento del tributo né perfezionano una procedura di condono non completata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1

    La tutela dell'affidamento del contribuente può assumere rilievo in caso di comportamenti equivoci o decettivi dell'Amministrazione, ma deve essere specificamente allegata e provata; non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice se non è stata dedotta nel ricorso originario.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Vieta al giudice di pronunciarsi su questioni non proposte dalle parti, salvo quelle rilevabili d'ufficio. La Commissione tributaria regionale ha violato tale principio esaminando d'ufficio buona fede, incertezza normativa e ritardo incolpevole non dedotti dalla contribuente.

  • Codice di procedura civile, artt. 110 e 365

    In caso di estinzione della società, i soci subentrano nel processo quali successori. La procura speciale per il giudizio di cassazione deve però provenire da un soggetto dotato di potere rappresentativo; una procura conferita dalla società già estinta è nulla.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Il richiamo serve a distinguere il condono clemenziale, che non richiede una nuova attività di liquidazione dell'Amministrazione, poiché l'importo è già indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Il diritto dell'Unione europea impedisce una rinuncia generalizzata alle sanzioni relative all'IVA tale da compromettere la corretta riscossione dell'imposta e il funzionamento del sistema comune IVA.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra condoni premiali, che possono incidere sull'accertamento del tributo, e condoni clemenziali, che si limitano a ridurre o eliminare sanzioni su un debito già determinato.
  • Nei condoni clemenziali, quando la legge richiede il pagamento rateale, il beneficio si perfeziona normalmente soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; il ritardo anche nell'ultima rata può far venir meno l'intera definizione.
  • Le regole previste per una specifica forma di condono non possono essere applicate per analogia a una diversa forma di sanatoria, soprattutto quando la normativa ha natura eccezionale.
  • La buona fede, la crisi di liquidità, il modesto ritardo o l'incertezza normativa non consentono automaticamente di conservare il beneficio del condono. Devono essere dedotti tempestivamente, provati e valutati nei limiti previsti dalla legge.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio esimenti o affidamento legittimo se il contribuente non li ha specificamente allegati nel ricorso introduttivo.
  • Per i tributi armonizzati, in particolare l'IVA, le agevolazioni che comportano la rinuncia totale alle sanzioni possono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
  • Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese durante il processo, il contraddittorio può proseguire nei confronti dei soci successori, ma gli atti processuali devono essere compiuti da soggetti muniti di valida legittimazione e procura.

Testo integrale

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