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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31767/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

Il locatore aveva insinuato al passivo del fallimento crediti derivanti da un rapporto di locazione commerciale: somme per l'occupazione illegittima dell'immobile dopo la risoluzione del contratto e il provvedimento di rilascio, penale contrattuale per il ritardato rilascio, canoni e ulteriori importi dovuti anche nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, oltre al rimborso pro quota dei premi assicurativi. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che il locatore avesse tenuto una condotta contraria a buona fede e abusiva, perché non aveva dato esecuzione al provvedimento di rilascio, non aveva sollecitato la restituzione neppure stragiudizialmente e aveva rifiutato la consegna offerta dal curatore per contestazioni sullo stato manutentivo del bene. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1175, 1206 ss., 1227, 1382 e 1591 c.c., sostenendo che non poteva negarsi il credito per occupazione e penale per il solo mancato sollecito alla restituzione, in mancanza di costituzione in mora del creditore e soprattutto in presenza di clausola penale; 2) in subordine, violazione delle stesse norme per mancata prova, a carico della curatela, dell'operatività dell'art. 1227, comma 2, c.c.; 3) ulteriore violazione delle norme richiamate per avere escluso ogni colpa della curatela; 4) violazione delle medesime disposizioni per aver ritenuto giustificato il rifiuto di consegna del bene da parte del locatore; 5) violazione dell'art. 96 l.fall., lamentando che il tribunale aveva negato anche i crediti maturati prima del fallimento nonostante il giudicato endofallimentare formatosi sullo stato passivo, che aveva invece riconosciuto il rimborso di altri oneri contrattuali (premi assicurativi) fondati sul medesimo contratto di locazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Ha affermato che, in materia di ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 c.c., l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, comma 2, c.c. non impone di promuovere azioni giudiziarie, né di cognizione né esecutive, per ottenere il rilascio del bene, né di richiedere quanto già dovuto sulla base di un titolo formato. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo all'abuso del diritto, perché il locatore che pretende il ristoro previsto dalla legge per l'occupazione senza titolo non esercita in modo deviato un proprio diritto. Quanto alla clausola penale, la Corte ha rilevato che la sua funzione di preventiva liquidazione e sanzione dell'inadempimento esclude l'applicabilità del concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. Restano assorbiti gli altri motivi; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito quale parametro di correttezza e buona fede, ma la Corte esclude che, nella specie, consenta di negare i crediti per ritardata restituzione e penale.

  • art. 1206 c.c.

    La Corte osserva che l'operatività dell'art. 1227, comma 2, c.c. non può essere subordinata alla previa costituzione in mora del creditore mediante azioni o solleciti giudiziali, in un caso di rilascio di immobile locato.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    L'ordinaria diligenza del creditore per evitare il danno non comprende l'obbligo di promuovere un'azione giudiziaria o esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile; non è pertanto utilizzabile per escludere il credito del locatore in queste circostanze.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale è qualificata come preventiva liquidazione del danno e prescinde dalla prova del pregiudizio effettivo.

  • art. 1591 c.c.

    La ritardata restituzione del bene locato genera la responsabilità del conduttore per il periodo di occupazione senza titolo e i correlati importi dovuti al locatore.

  • art. 96 l.fall.

    Invocato sul tema del giudicato endofallimentare, ma i relativi rilievi restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2055 c.c.

    Citato nel ricorso, ma non costituisce il fondamento della decisione finale; i motivi che lo richiamano risultano assorbiti.

  • art. 1127 c.c.

    Citato nel ricorso, ma non è centrale nella ratio decidendi e resta assorbito.

Massime di principio

  • Nella responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il creditore non è tenuto, ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., a promuovere azioni di cognizione o esecutive per ottenere il rilascio del bene: l'ordinaria diligenza non coincide con l'obbligo di agire giudizialmente.
  • La disciplina del concorso colposo del creditore non può essere utilizzata per negare il credito del locatore quando il danno discende dalla perdurante occupazione senza titolo dell'immobile dopo la risoluzione del contratto o il provvedimento di rilascio.
  • L'abuso del diritto non è configurabile per il solo fatto che il locatore pretenda il ristoro previsto dall'ordinamento a fronte dell'occupazione illegittima del bene; occorre un esercizio del diritto con funzione obiettivamente deviata rispetto allo schema legale.
  • La clausola penale, quale preventiva liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, esclude l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., perché il suo operare non dipende dalla prova dell'effettivo pregiudizio né dalla sua evitabilità da parte del creditore.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSovraindebitamentoOpposizioni esecutive
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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