Cassazione Penale, Ordinanza n. 10882/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità penale o sulla sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto contro la sentenza della Corte d'appello, era fondato su un unico motivo relativo alla dimostrazione della condizione di ristretto dell'imputato, indicata nel provvedimento come soggetto agli arresti domiciliari. La difesa sosteneva, in sostanza, che tale condizione dovesse essere provata documentalmente mediante allegazione della misura cautelare o del titolo di detenzione domiciliare. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era ripetitivo, generico, manifestamente infondato e autoassertivo: la condizione di ristretto può essere desunta, secondo il libero convincimento del giudice adeguatamente motivato, dalla menzione negli atti o dalla stessa ammissione dell'imputato. Poiché la sentenza impugnata aveva già dato conto di tali circostanze in modo non illogico, la difesa avrebbe dovuto confutare specificamente tale motivazione, cosa non avvenuta.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche, ripetitive o meramente assertive, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- La condizione di soggetto ristretto o detenuto non richiede necessariamente una prova documentale formale della misura cautelare o del titolo custodiale, potendo essere desunta dal giudice, con motivazione adeguata, dagli atti di causa o dalla stessa ammissione dell'imputato.
- Quando la sentenza impugnata ha già motivato in modo non illogico su una circostanza di fatto, il ricorrente ha l'onere di individuare e confutare puntualmente gli argomenti della decisione, non essendo sufficiente una richiesta apodittica di diversa prova.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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