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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 160 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Processo Tributario - Art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 - Appello scansionato e firmato digitalmente, notificato a mezzo PEC - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Giustizia di II grado del Piemonte ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 16-bis D.Lgs. 546/1992, in quanto l'atto non è stato prodotto in formato nativo digitale come previsto dalla normativa, ma tramite una semplice scansione cartacea firmata digitalmente, configurando un atto non conforme. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna un avviso di accertamento fiscale notificato dall'Agenzia delle Entrate, contestando la mancata notifica dell'invito a comparire, la correttezza delle modalità di verbalizzazione, la mancata esibizione di documenti e il difetto di motivazione del provvedimento impositivo. Tuttavia, l'appello presentato in secondo grado è stato notificato tramite PEC con una scansione di documento cartaceo firmata digitalmente, non rispettando la normativa che impone l'obbligo di atti 'nativi digitali' ai sensi dell'art. 16-bis D.Lgs. 546/1992. L'appello quindi non rispetta i requisiti tecnici e formali previsti e risulta inammissibile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992

    Obbligo di notificare e depositare atti processuali esclusivamente in modalità telematiche con documenti nativi digitali per giudizi instaurati dal 1 luglio 2019; l'uso di scansioni di documenti cartacei firmati digitalmente non è conforme.

  • DM MEF 4/8/2015

    Stabilisce le modalità tecniche di creazione dei file da firmare digitalmente, escludendo la validità della scansione di documenti analogici per gli atti processuali nativi digitali.

  • D.Lgs. 546/1992

    Regolano le modalità di reclamo contro i provvedimenti presidenziali; l'appello non sostituisce il reclamo previsto e quindi è inammissibile se utilizzato impropriamente.

Massime di principio

  • Gli atti processuali in materia tributaria devono essere prodotti e notificati in formato nativo digitale secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente per garantire la validità e l'ammissibilità dei ricorsi.
  • La semplice scansione di un documento cartaceo firmato digitalmente non soddisfa i requisiti di documento informatico nativo digitale e pertanto rende inammissibile il ricorso o l'appello notificato in tale modalità.
  • In caso di provvedimenti presidenziali, il ricorso avverso deve seguire le procedure di reclamo specifiche e non può essere impugnato con appello, pena l'inammissibilità dell'atto.
  • Il mancato rispetto delle modalità tecniche e formali previste per il deposito e la notifica degli atti processuali comporta inammissibilità e condanna alle spese del ricorrente.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale verificare che gli atti siano prodotti digitalmente secondo le linee guida ministeriali e che le procedure di impugnazione siano conformi alle norme sostanziali e procedurali previste.

Testo integrale

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