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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03047/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sull'applicazione della recidiva è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova deducendo un vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La censura riguardava, in sostanza, la ritenuta valorizzazione della sua pericolosità e dei precedenti penali ai fini del riconoscimento della recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione impugnata aveva adeguatamente descritto il reato contestato come indice di accentuata pericolosità, richiamando il fatto che si trattava di un grave episodio di insofferenza alle regole e di disprezzo verso i soggetti investiti dell'autorità, inserito in un quadro di molteplici precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Il reato per cui si procede è stato valorizzato dalla sentenza impugnata come episodio sintomatico di accentuata pericolosità dell'imputato, idoneo a fondare la valutazione sulla recidiva.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione della pericolosità e dei precedenti penali ai fini del giudizio sulla recidiva, pur senza un'espressa citazione testuale nella motivazione riportata.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla recidiva, la motivazione è adeguata quando il giudice di merito collega il fatto per cui si procede a elementi concreti di pericolosità dell'imputato, valorizzando anche i precedenti penali.
  • La censura di vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo non illogico, della gravità del fatto e del contesto criminale dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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