Sentenza n. 5099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile relativo al riconoscimento della Carta elettronica per il docente, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, con riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi € 1.500,00. L’appello riguardava esclusivamente la misura delle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in € 800,00, oltre accessori di legge, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
«la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia concisamente esposta la ragione della decisione.
«la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Individua il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, riconosciuto nel giudicato civile per complessivi € 1.500,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado determinando direttamente l’importo dovuto secondo i criteri elaborati dalla propria giurisprudenza consolidata.
- Quando l’appello è accolto soltanto in parte, il giudice può compensare integralmente le spese del grado di appello, anche in considerazione delle incertezze interpretative relative ai criteri di liquidazione delle spese.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico richiamo a precedenti conformi, quando il giudice renda comunque individuabile il punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
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