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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33944/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per effetto dell'inammissibilità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La motivazione richiama la correttezza, logicità e completezza della decisione di merito sulla resistenza contestata, sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza contestata, con conseguente determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi dedotti non introducono censure consentite in sede di legittimità, perché si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale e coerente rispetto agli elementi acquisiti e alle connotazioni della condotta oppositiva accertata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata abbia adeguatamente spiegato gli elementi costitutivi del fatto contestato e non emergano manifeste incongruenze logiche nella ricostruzione della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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