Cassazione Penale, Sentenza n. 9673/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/08/2021 con cui il GIP ha rigettato l'istanza volta a sospendere l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in relazione a pena di due mesi di arresto (sentenza del 26/01/2021) e a correggere un presunto errore materiale nel dispositivo, che non riportava la sospensione condizionale della pena benché indicata nella motivazione. Il ricorrente deduce violazione delle norme processuali per aver deciso de plano senza camera di consiglio (violazione del contraddittorio) richiamando l'art. 666, comma 2, e censura l'uso della procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) per eliminare la sospensione condizionale, che secondo giurisprudenza non sarebbe aggredibile con tale procedura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ritiene che la discrepanza tra dispositivo e motivazione costituisca un refuso e che il dispositivo letto in udienza prevalga sulla motivazione. Conferma che, alla data della sentenza di primo grado, Dardano era destinatario di precedenti condanne che rendevano radicalmente ostativa la concessione della sospensione condizionale; dunque l'istanza di adeguamento del dispositivo alla motivazione mirava a ottenere un beneficio che non poteva legittimamente conseguire ed era manifestamente infondata. Perciò il GIP ha potuto provvedere de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di provvedere con decreto de plano nelle ipotesi di manifesta infondatezza dell'istanza; la Corte ha ritenuto applicabile tale facoltà nel caso concreto, poiché l'istanza di correzione non avrebbe potuto produrre l'effetto voluto (sospensione) alla luce dei precedenti penali del ricorrente
Norma sulla correzione degli errori materiali; la sentenza richiama la distinzione tra errori materiali emendabili e modifiche sostanziali della decisione, osservando che non è possibile ottenere, mediante rettifica materiale, un vantaggio sostanziale (come la sospensione condizionale) quando i presupposti sostanziali per il beneficio sono assenti
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Quando vi è discrepanza tra dispositivo e motivazione depositata successivamente, prevale il dispositivo pronunciato in udienza; la motivazione contraddittoria può essere considerata un refuso se elementi esterni indicano la volontà decisoria diversa
- Le procedure di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) non possono essere utilizzate per ottenere modifiche di contenuto che attribuirebbero benefici sostanziali incompatibili con i presupposti legali (es. sospensione condizionale quando sussistono cause ostative)
- L'art. 666, comma 2, c.p.p. autorizza il giudice dell'esecuzione a decidere de plano quando l'istanza è manifestamente infondata; in tali casi non è necessaria la camera di consiglio e la decisione sommaria è legittima
- Se la correzione richiesta mira a ottenere un beneficio che il destinatario non avrebbe potuto mai ottenere per ragioni sostanziali (prevedibili dalla documentazione e dal curriculum penale), l'istanza può essere qualificata come manifestamente infondata
- Il rigetto di un ricorso per l'esecuzione comporta spesso condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, ove il vantaggio richiesto appaia dubbi o inefficaci, valutare l'opportunità di proporre impugnazioni alternative prima di agire
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