Cassazione Penale, Ordinanza n. 09876/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato non adeguatamente motivato e che la pena avrebbe dovuto essere mitigata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era del tutto generico: non indicava alcun elemento concreto utile a una riduzione della pena e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto degli elementi considerati, in particolare della non eccessiva gravità degli oltraggi, valutata ai fini della continuazione, e dei precedenti penali dell'imputato, valorizzati per escludere i benefici di legge.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censura la sola dosimetria della pena deve contenere critiche specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; la mera doglianza generica è inammissibile.
- Non è sufficiente lamentare in astratto un eccesso di pena: occorre indicare elementi concreti e decisivi trascurati dal giudice di merito idonei a incidere sul trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando dà conto degli elementi fattuali e giudiziari considerati, come la gravità concreta del fatto e i precedenti dell'imputato, nonché delle ragioni per cui non sono concessi benefici di legge.
- In sede di legittimità, il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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