Cassazione Penale, Ordinanza n. 14069/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità dell'imputato resta ferma, mentre le censure relative alle attenuanti generiche e alla sostituzione della pena sono state ritenute infondate o non scrutinabili nel merito in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Monza, lo aveva ritenuto responsabile di delitti unificati dalla continuazione, contestati ai sensi degli artt. 453, 455 e 61, n. 2, c.p. I motivi dedotti erano due: con il primo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; con il secondo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e aveva valorizzato gli elementi ritenuti decisivi, in linea con la giurisprudenza richiamata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, avendo il giudice di merito esplicitato le ragioni del rigetto mediante una prognosi negativa sull'affidabilità dell'imputato, fondata su corretti argomenti logico-giuridici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare i delitti oggetto della condanna di merito, unificati dalla continuazione.
Norma incriminatrice richiamata per qualificare i delitti oggetto della condanna di merito, unificati dalla continuazione.
Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione/condanna di merito.
Richiamato implicitamente in relazione al motivo sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito presenti evidenti illogicità o violazioni di legge; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi favorevoli all'imputato.
- Il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento implicito degli altri.
- La mancata sostituzione della pena detentiva è legittimamente motivata quando il giudice esprima una prognosi negativa sull'affidabilità del condannato, sorretta da argomentazioni logico-giuridiche non manifestamente illogiche.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in doglianze generiche o in una critica meramente valutativa alla motivazione di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →