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Ordinanza

Ordinanza n. 385/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Caserta, Prot. N. 216 del 16/10/2025, notificato in data 11 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 28/08/2025 (Prot. n. 25CE020811) e la nota di riscontro negativo alla memoria difensiva del 29/09/2025 (Prot. 0096700).

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, connesso al preavviso di rigetto e al riscontro negativo delle memorie difensive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso; risultano impugnati anche il preavviso di rigetto e la nota di riscontro negativo alla memoria difensiva. Il ricorrente ha inoltre fatto richiesta di protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto decisivo che il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e che, nelle more della definizione del relativo procedimento, disponga della possibilità di permanere sul territorio dello Stato. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris né definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella domanda cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il periculum in mora può essere escluso quando lo straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e, nelle more della definizione del relativo procedimento, conservi la possibilità di permanere sul territorio dello Stato.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum non comporta, in assenza di una specifica valutazione contraria, una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito relativi al diniego del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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