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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello proposto da Martorano; dedotte violazione di legge e omessa/confutazione della motivazione del tribunale e censura della legittimità del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. Proceduralmente si contestava altresì che il ricorso era stato trasmesso a un indirizzo PEC non abilitato (dibattimento.tribunale.potenza@giustiziacert.it) invece che a quello indicato dal DGSIA (depositoattipenali.tribunale.potenza@giustiziacert.it).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Principalmente l'inammissibilità è stata dichiarata per il deposito telematico effettuato a un indirizzo PEC non abilitato, in violazione dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, il quale prevede cause tassative di inammissibilità. In subordine, la Corte ha ritenuto che, nel merito, la doglianza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare non poteva essere accolta: la valutazione della "complessità" del dibattimento (art. 304 c.p.p.) ha natura prognostica e risultava adeguatamente motivata dal tribunale (numero/struttura dei testimoni e necessità di trascrivere numerose intercettazioni, nonché problemi derivanti dal cambio del perito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022

    prevede il deposito con valore legale presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati dal DGSIA e casi tassativi di inammissibilità, tra cui: b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

    stabilisce requisiti formali vincolanti per il deposito telematico e cause tassative di inammissibilità; non è ammissibile convalidare un deposito effettuato su PEC non abilitata invocando il "raggiungimento dello scopo".

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    autorizza la sospensione dei termini di custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento; la valutazione ha carattere prognostico e fattuale e in sede di legittimità è sindacabile solo per illogicità manifesta e decisiva.

  • art. 12 Preleggi

    principio di interpretazione letterale: la legge va intesa secondo il senso palese delle parole e l'intenzione del legislatore; fondamento per un'applicazione restrittiva delle cause di inammissibilità previste dalla norma transitoria.

  • legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione del d.l. che ha introdotto l'art. 87-bis)

    atto di conversione che ha inserito la disciplina transitoria per i depositi telematici in attesa del pieno funzionamento del processo penale telematico.

  • provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA)

    individua gli indirizzi PEC abilitati degli uffici giudiziari; il rispetto delle modalità indicate nel provvedimento è requisito formale essenziale per l'ammissibilità delle impugnazioni telematiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il deposito telematico delle impugnazioni è disciplinato in via transitoria dall'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022: invii da indirizzi non abilitati o verso PEC non riferibili all'ufficio competente comportano inammissibilità tassativa.
  • La regola della "convalida" per "raggiungimento dello scopo" non si applica ai depositi telematici non conformi all'art. 87-bis: il legislatore ha previsto sanzioni formali rigide per favorire la certezza e la semplificazione del processo telematico.
  • Prima di trasmettere un ricorso via PEC, verificare che la PEC mittente sia quella registrata e che l'indirizzo destinatario sia quello indicato dal provvedimento DGSIA per l'ufficio competente; conservare ricevute e ricevuta di consegna.
  • Le doglianze sulla sospensione dei termini di custodia cautelare si confrontano con una valutazione prognostica della complessità del dibattimento: in Cassazione il sindacato è limitato, salvo illogicità manifeste e decisive nella motivazione.
  • La sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304 c.p.p. può essere disposta anche nel corso del dibattimento, anche dopo un precedente rigetto, purché vi sia adeguata motivazione ex ante sulla complessità futura.
  • In caso di errore di trasmissione telematica, il rimedio immediato è ripetere il deposito correttamente se i termini processuali lo consentono; tuttavia l'invio successivo può non sanare la prima irregolarità ai fini dell'ammissibilità del ricorso già proposto.

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