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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11024/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva integralmente confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, per un furto tentato in abitazione commesso il 3 maggio 2018. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la decisione di appello sarebbe priva di un autonomo e logico supporto argomentativo rispetto alle difese svolte, lamentando in sostanza la mancanza di una motivazione effettiva e di un coerente iter logico-giuridico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione adeguata, basata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, non contestate quanto all'attendibilità, le modalità dell'azione e il possesso di un arnese atto allo scasso, ritenendo certa l'individuazione dell'imputato quale conducente dell'autovettura utilizzata nell'azione criminosa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato, e quindi inammissibile in cassazione, il ricorso che si limiti a denunciare in modo generico un deficit motivazionale senza confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
  • La motivazione della sentenza di appello è adeguata quando dia conto, in modo analitico e logico, degli elementi probatori decisivi posti a fondamento della decisione e delle ragioni per cui non può essere accolta la diversa ricostruzione difensiva.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione assertiva alla lettura del compendio probatorio svolta dai giudici di merito, se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato gli elementi rilevanti e li ha coordinati in modo coerente.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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