Cassazione Penale, Ordinanza n. 17150/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale era stato definito il concordato sui motivi di appello e confermata la condanna per detenzione illecita di cocaina e hashish. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, che ha ritenuto eccessiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era inammissibile perché sottoscritto personalmente dal ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre osservato che, nei ricorsi contro sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati né censure sulla mera determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente ogni ragione per escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Non vi è stata una rivalutazione nel merito della pena contestata, perché la censura era estranea ai limiti del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Norme richiamate
sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello
Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello è ammesso solo entro limiti ristretti, relativi alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
È richiamato per affermare che, nel peculiare rito del concordato in appello, non è proponibile in cassazione la censura sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile soltanto se investe vizi della formazione della volontà di aderire al concordato, del consenso del procuratore generale o della difformità tra decisione e accordo; non sono invece deducibili le censure che riguardano motivi rinunciati.
- Le doglianze sulla determinazione della pena, se non si traducono nella deduzione di una illegalità della sanzione, non rientrano nei motivi proponibili contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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