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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19655/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la riduzione di un sesto della pena solo con riferimento ai reati per i quali aveva espressamente rinunciato all'impugnazione (i reati giudicati con il rito abbreviato nella sentenza del 14/07/2023), contestando che tale diminuzione non sia stata estesa anche alle altre pene relative a reati connessi mediante continuazione 'esterna' e riuniti ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; sostiene che la natura unitaria della continuazione impone l'applicazione della riduzione all'intero complesso sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la diminuzione esecutiva di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. si applica esclusivamente alle pronunce di condanna rispetto alle quali l'imputato (o il suo difensore) non ha proposto impugnazione: pertanto la riduzione è stata correttamente concessa solo per i delitti per i quali è intervenuta la rinuncia all'impugnazione. La Corte ha escluso che la continuazione 'esterna' o la riunione ex art. 671 c.p.p. producano un effetto estensivo della riduzione sulle pene relative a procedimenti diversi nei quali non è stata rinunciata all'impugnazione. Ha altresì confermato la natura essenzialmente deflattiva della norma e richiamato la procedura esecutiva de plano (art. 667, comma 4) e le previsioni legislative recate dal d.lgs. n.150/2022 e dalla legge n.137/2021. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»

    La riduzione è un beneficio esecutivo di natura deflattiva applicabile solo alle singole pronunce di condanna per le quali non sia stata proposta impugnazione; non si estende automaticamente ad altre pene relative a reati uniti per continuazione 'esterna' o riuniti ex art. 671 c.p.p. se non è intervenuta la stessa rinuncia all'impugnazione

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato; la Corte ricorda che tale riduzione si applica soltanto alle pene irrogate con il rito abbreviato e non in modo indistinto a tutte le violazioni quando sussiste continuazione con reati giudicati con rito ordinario

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Modificato dal d.lgs. n.150/2022: disciplina le conseguenze processuali in tema di esecuzione e riconosce la possibilità di procedere de plano da parte del giudice dell'esecuzione per applicare la riduzione

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica la procedura de plano che il giudice dell'esecuzione può seguire per disporre la riduzione esecutiva e che può essere seguita dall'eventuale opposizione

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola le forme dell'opposizione nel procedimento esecutivo, richiamata in relazione all'eventuale opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la riunione di procedimenti e viene richiamata in relazione alla riunione per continuazione 'esterna'; la Corte precisa che la riunione e il riconoscimento della continuazione non estendono il beneficio esecutivo senza la rinuncia all'impugnazione nei singoli procedimenti

  • d.lgs. n.150 del 2022 (art. 24, lett. c) e art. 39, comma 1, lett. b))

    Interventi normativi che hanno introdotto/completato il comma 2-bis dell'art. 442 e le modifiche procedurali correlate (disciplinando la riduzione esecutiva e la relativa procedura d'intervento del giudice dell'esecuzione)

  • legge 27 settembre 2021, n. 137 (art. 1, comma 10, lett. b) n. 2 e lett. a) n. 1)

    Atto di delega al Governo che indicava l'obiettivo deflattivo (prevedere la riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione) e altre modifiche volte all'efficienza processuale; la Corte lo richiama per spiegare la ratio deflattiva della norma

Massime di principio

  • La riduzione esecutiva di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica soltanto alle singole sentenze di condanna rispetto alle quali l'imputato (o il difensore) non ha proposto impugnazione; non si estende automaticamente ad altre condanne collegate per continuazione 'esterna' o riunite ex art. 671 c.p.p.
  • La natura della norma è essenzialmente deflattiva: il beneficio premiale è collegato alla totale acquiescenza del condannato (mancata impugnazione) e al conseguente risparmio di tempo ed energie processuali
  • Quando vi siano reati giudicati con riti differenti (es. alcuni con abbreviazione e altri nel rito ordinario o in procedimenti diversi), le diminuzioni previste per il rito speciale (es. 1/3 per l'abbreviato) o le riduzioni esecutive non si applicano automaticamente a tutte le violazioni: occorre verificare per ciascuna pronuncia l'effettiva sussistenza del presupposto (rinuncia all'impugnazione)
  • La procedura per ottenere la riduzione spetta al giudice dell'esecuzione che può procedere de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, e il procedimento esecutivo può essere promosso anche dal Pubblico Ministero
  • Per ottenere il massimo beneficio complessivo, la difesa deve valutare strategicamente la rinuncia all'impugnazione in tutti i procedimenti coinvolti; in assenza di rinuncia in ciascun procedimento, il beneficio resterà circoscritto alle singole pronunce non impugnate
  • In caso di dubbi interpretativi o di rischio di perdita di benefici, è consigliabile chiedere al giudice dell'esecuzione un provvedimento motivato sulla portata della riduzione o proporre gli opportuni strumenti di tutela (opposizione, istanza motivata) nei termini e nelle forme previste

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